Sentenza 104/2006 (ECLI:IT:COST:2006:104)
Massima numero 30258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  08/03/2006;  Decisione del  08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 104/06. ELEZIONI - RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO - PROCEDIMENTO ELETTORALE - CANDIDATO RISULTATO ELETTO IN PIÙ CIRCOSCRIZIONI - OPZIONE DA ESERCITARSI ENTRO OTTO GIORNI DALL'ULTIMA PROCLAMAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - MANCATA PREVISIONE DI APPOSITA COMUNICAZIONE DI CUI SIA CERTA LA DATA DI RICEZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO, LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78, nella parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato. Il diritto di optare per una delle circoscrizioni nelle quali il candidato è risultato eletto costituisce, infatti, il modo per consentirgli di instaurare uno specifico legame, in termini di rappresentanza politica, con il corpo degli elettori appartenenti a un determinato collegio, ed è esplicazione del diritto di elettorato passivo, garantito a tutti i cittadini dall'art. 51, primo comma, Cost. La pubblicità dell'azione amministrativa - che deve ispirare anche il procedimento per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, configurato dalla legge come un procedimento amministrativo - dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha assunto il valore di un principio generale (art. 1) che attua sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti dell'amministrazione; esso costituisce un principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei, stabilito, tra l'altro, dall'art. 253 del Trattato istitutivo delle Comunità europee. Tra le manifestazioni più rilevanti della regola di pubblicità è l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti amministrativi (oggi sancito dall'art. 21-bis, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha reso esplicita una regola desumibile dal testo originario della citata legge n. 241 del 1990: l'obbligo di concludere il procedimento, entro un termine stabilito, con un "provvedimento espresso"). E', pertanto, irragionevole un sistema nel quale la legge prevede la comunicazione della proclamazione all'interessato mediante apposito "attestato", ma fa poi decorrere dalla stessa data di proclamazione i termini per l'esercizio del diritto di opzione, atteso che solo la comunicazione dell'attestato impegna l'eletto ad attivarsi per giungere a formare, nel termine stabilito dalla legge, la sua volontà in ordine all'interesse che l'ordinamento gli riconosce. Considerato che la proclamazione è comunicata al candidato mediante l'invio dell'attestato di elezione, il termine per l'esercizio dell'opzione deve decorrere dalla data in cui il soggetto proclamato eletto in più circoscrizioni abbia ricevuto la comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato; comunicazione da effettuarsi, secondo le regole generali, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.

- Sui rappresentanti di lista nel procedimento elettorale, cfr. ordinanza n. 386/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/01/1979  n. 18  art. 41  co. 1

legge  24/01/1979  n. 18  art. 22  co. 

legge  27/03/2004  n. 78  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte