Sentenza 105/2006 (ECLI:IT:COST:2006:105)
Massima numero 30259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 105/06. SICUREZZA PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - DISCIPLINA REGIONALE FINALIZZATA AD INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DI GARANZIA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI - FUNZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE PERMANENTE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ, QUALE ORGANO DI CONSULENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 105/06. SICUREZZA PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - DISCIPLINA REGIONALE FINALIZZATA AD INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DI GARANZIA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI - FUNZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE PERMANENTE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ, QUALE ORGANO DI CONSULENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le attività di analisi e di studio dei fenomeni criminosi in senso lato e l'attività di ricerca mirata, in ambito nazionale ed europeo, previste dalle norme impugnate, proprio perché incentrate su prospettive di indagine scientifica, risultano in sé strutturalmente inidonee a ledere la dedotta attribuzione di competenza legislativa statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale,, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), dell'art. 7, lettere e) e f), della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40, nella parte in cui dispone che il Comitato scientifico regionale "presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo" (lettera e) e " svolge attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea" (lettera f).
- Sulla nozione di "Sicurezza Pubblica" v. sentenze citate n. 313/2003, n. 407/2002 e n. 290/2001.
- Sul principio di leale collaborazione tra istituzioni regionali e locali e istituzioni statali, v. sentenza citata n. 55/2001; v. anche sentenza n. 134/2004.
Le attività di analisi e di studio dei fenomeni criminosi in senso lato e l'attività di ricerca mirata, in ambito nazionale ed europeo, previste dalle norme impugnate, proprio perché incentrate su prospettive di indagine scientifica, risultano in sé strutturalmente inidonee a ledere la dedotta attribuzione di competenza legislativa statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale,, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), dell'art. 7, lettere e) e f), della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40, nella parte in cui dispone che il Comitato scientifico regionale "presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo" (lettera e) e " svolge attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea" (lettera f).
- Sulla nozione di "Sicurezza Pubblica" v. sentenze citate n. 313/2003, n. 407/2002 e n. 290/2001.
- Sul principio di leale collaborazione tra istituzioni regionali e locali e istituzioni statali, v. sentenza citata n. 55/2001; v. anche sentenza n. 134/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
12/11/2004
n. 40
art. 7
co.
legge della Regione Abruzzo
12/11/2004
n. 40
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte