Sentenza 106/2006 (ECLI:IT:COST:2006:106)
Massima numero 30260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 106/06. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - COMMERCIO - PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE (IGP) E DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE (DOP) DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI - ATTRIBUZIONE ALLO STATO DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN RELAZIONE ALLE INADEMPIENZE DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO E ALLE INADEMPIENZE DEI CONSORZI DI TUTELA, NONCHÉ DEL POTERE DI IRROGARE LE SANZIONI - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLA PROVINCIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 106/06. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - COMMERCIO - PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE (IGP) E DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE (DOP) DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI - ATTRIBUZIONE ALLO STATO DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN RELAZIONE ALLE INADEMPIENZE DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO E ALLE INADEMPIENZE DEI CONSORZI DI TUTELA, NONCHÉ DEL POTERE DI IRROGARE LE SANZIONI - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLA PROVINCIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 297 del 2004, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; agli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 279 del 1974; all'art. 6 del d.P.R. n. 526 del 1987; all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, nonché ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 2001. Infatti l'«accertamento delle violazioni» - previste dagli artt. 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4 e 6, in relazione, rispettivamente, al piano di controllo, alle inadempienze della struttura di controllo e alle inadempienze dei consorzi di tutela -, di cui agli artt. 9 e 10 censurati, consente anche allo Stato l'esercizio dell'attività di vigilanza, ma non ne espropria le regioni e province autonome, mentre riserva allo Stato il potere di qualificare come "violazione" i comportamenti accertati in sede di vigilanza e di irrogare (ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 2004) le relative sanzioni.
- Sul carattere accessorio della potestà di disciplinare le sanzioni rispetto alla materia presidiata dalle sanzioni stesse, v. citate sentenze n. 384 e n. 50/2005; n. 428 e n. 12/2004, n. 307/2003.
- Sulla salvaguardia dell'esigenza di dettare una disciplina uniforme che solo il legislatore statale è in grado di assicurare, v. citate sentenze n. 361/2003 e n. 63/2006.
- Sul difetto di autonomia del potere di vigilanza rispetto alla materia cui inerisce, in quanto «la vigilanza è spesso la fonte dell'individuazione di fattispecie sanzionabili o comunque di carenze che richiedono interventi anche non sanzionatori diretti ad assicurare il rispetto di una determinata disciplina», v. citate sentenze n. 384/2005, n. 63/2006.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 297 del 2004, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; agli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 279 del 1974; all'art. 6 del d.P.R. n. 526 del 1987; all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, nonché ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 2001. Infatti l'«accertamento delle violazioni» - previste dagli artt. 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4 e 6, in relazione, rispettivamente, al piano di controllo, alle inadempienze della struttura di controllo e alle inadempienze dei consorzi di tutela -, di cui agli artt. 9 e 10 censurati, consente anche allo Stato l'esercizio dell'attività di vigilanza, ma non ne espropria le regioni e province autonome, mentre riserva allo Stato il potere di qualificare come "violazione" i comportamenti accertati in sede di vigilanza e di irrogare (ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 2004) le relative sanzioni.
- Sul carattere accessorio della potestà di disciplinare le sanzioni rispetto alla materia presidiata dalle sanzioni stesse, v. citate sentenze n. 384 e n. 50/2005; n. 428 e n. 12/2004, n. 307/2003.
- Sulla salvaguardia dell'esigenza di dettare una disciplina uniforme che solo il legislatore statale è in grado di assicurare, v. citate sentenze n. 361/2003 e n. 63/2006.
- Sul difetto di autonomia del potere di vigilanza rispetto alla materia cui inerisce, in quanto «la vigilanza è spesso la fonte dell'individuazione di fattispecie sanzionabili o comunque di carenze che richiedono interventi anche non sanzionatori diretti ad assicurare il rispetto di una determinata disciplina», v. citate sentenze n. 384/2005, n. 63/2006.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/11/2004
n. 297
art. 9
co.
decreto legislativo
19/11/2004
n. 297
art. 10
co.
decreto legislativo
19/11/2004
n. 297
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 6
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
co. 1