Sentenza 267/2022 (ECLI:IT:COST:2022:267)
Massima numero 45256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/11/2022; Decisione del
23/11/2022
Deposito del 22/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Titolo
Impiego pubblico - In genere - Graduatorie concorsuali - Scorrimento (in particolare: da parte delle Regioni) - Necessario rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento - Limiti e condizioni. (Classif. 131001).
Impiego pubblico - In genere - Graduatorie concorsuali - Scorrimento (in particolare: da parte delle Regioni) - Necessario rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento - Limiti e condizioni. (Classif. 131001).
Testo
Lo scorrimento delle graduatorie - che non costituisce, di per sé, una deroga al principio del pubblico concorso, giacché presuppone lo svolgimento di una selezione concorsuale - può, in determinate situazioni, anche contribuire a realizzare il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché consente di far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze sopravvenute e di realizzare finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure. Tuttavia, lo scorrimento entra in conflitto con il principio del buon andamento non solo quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire, ma anche allorché la graduatoria già approvata non rifletta più una valutazione attendibile dell'idoneità e della qualificazione professionale dei candidati in conseguenza delle modifiche frattanto introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti o, comunque, del tempo trascorso. Le scelte compiute in materia dal legislatore statale possono contribuire a enucleare e a definire i contorni del principio di buon andamento che le Regioni devono comunque rispettare nell'esercizio della propria competenza. (Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43073; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 77/2020 - mass. 42527; S. 5/2020 - mass. 42245 e 42247).
Lo scorrimento delle graduatorie - che non costituisce, di per sé, una deroga al principio del pubblico concorso, giacché presuppone lo svolgimento di una selezione concorsuale - può, in determinate situazioni, anche contribuire a realizzare il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché consente di far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze sopravvenute e di realizzare finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure. Tuttavia, lo scorrimento entra in conflitto con il principio del buon andamento non solo quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire, ma anche allorché la graduatoria già approvata non rifletta più una valutazione attendibile dell'idoneità e della qualificazione professionale dei candidati in conseguenza delle modifiche frattanto introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti o, comunque, del tempo trascorso. Le scelte compiute in materia dal legislatore statale possono contribuire a enucleare e a definire i contorni del principio di buon andamento che le Regioni devono comunque rispettare nell'esercizio della propria competenza. (Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43073; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 77/2020 - mass. 42527; S. 5/2020 - mass. 42245 e 42247).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte