Sentenza 107/2006 (ECLI:IT:COST:2006:107)
Massima numero 30262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
30261
Titolo
SENT. 107/06 B. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LAZIO - TASSA E SOPRATTASSA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE REGIONALE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA - AUMENTO DEL CENTO PER CENTO A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 1996 - DENUNCIATO SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI DALLA NORMA STATALE, CON VIOLAZIONE DEL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA LO STATO E LE REGIONI - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA INTERPOSTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 107/06 B. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LAZIO - TASSA E SOPRATTASSA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE REGIONALE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA - AUMENTO DEL CENTO PER CENTO A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 1996 - DENUNCIATO SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI DALLA NORMA STATALE, CON VIOLAZIONE DEL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA LO STATO E LE REGIONI - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA INTERPOSTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 - come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Lazio n. 10 del 1995 - e comma 2, della legge della Regione Lazio n. 9 del 1995, nella parte in cui tali commi dispongono l'aumento del cento per cento della tassa di rinnovo della concessione regionale di costituzione di azienda faunistico-venatoria e della correlativa soprattassa, a far data dal 1° gennaio 1996. Posto che il remittente muove da un erroneo presupposto interpretativo della disciplina denunciata (tenuto conto dell'evoluzione normativa, oltre che del tenore letterale della stessa) e che detta disciplina assicura alla Regione un'autonomia tributaria più ampia di quella sottesa alla prospettazione del rimettente, nella specie, dopo l'aumento del cento per cento delle tasse sulle concessioni governative, disposto dallo Stato con l'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, la Regione Lazio ha lasciato immutati gli importi di tutte le tasse sulle concessioni regionali e, quindi, anche quelli dovuti per il rinnovo delle concessioni relative alla costituzione di azienda faunistico-venatoria, e li ha aumentati del cento per cento con la norma censurata solo nel 1995, nella perdurante vigenza della predetta norma statale. In tal modo sono stati, pertanto, rispettati dalla Regione Lazio i limiti stabiliti dalla norma interposta per l'esercizio del potere di aumentare detta tassa di rinnovo in misura superiore al venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1996; non si è, perciò, verificata la consumazione del potere medesimo prospettata dal rimettente.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 - come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Lazio n. 10 del 1995 - e comma 2, della legge della Regione Lazio n. 9 del 1995, nella parte in cui tali commi dispongono l'aumento del cento per cento della tassa di rinnovo della concessione regionale di costituzione di azienda faunistico-venatoria e della correlativa soprattassa, a far data dal 1° gennaio 1996. Posto che il remittente muove da un erroneo presupposto interpretativo della disciplina denunciata (tenuto conto dell'evoluzione normativa, oltre che del tenore letterale della stessa) e che detta disciplina assicura alla Regione un'autonomia tributaria più ampia di quella sottesa alla prospettazione del rimettente, nella specie, dopo l'aumento del cento per cento delle tasse sulle concessioni governative, disposto dallo Stato con l'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, la Regione Lazio ha lasciato immutati gli importi di tutte le tasse sulle concessioni regionali e, quindi, anche quelli dovuti per il rinnovo delle concessioni relative alla costituzione di azienda faunistico-venatoria, e li ha aumentati del cento per cento con la norma censurata solo nel 1995, nella perdurante vigenza della predetta norma statale. In tal modo sono stati, pertanto, rispettati dalla Regione Lazio i limiti stabiliti dalla norma interposta per l'esercizio del potere di aumentare detta tassa di rinnovo in misura superiore al venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1996; non si è, perciò, verificata la consumazione del potere medesimo prospettata dal rimettente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
20/03/1995
n. 9
art. 1
co. 1
legge della Regione Lazio
20/03/1995
n. 10
art. 1
co.
legge della Regione Lazio
20/03/1995
n. 9
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 3
co. 5
legge 14/06/1990
n. 158
art. 4
co. 1
decreto legge 31/10/1990
n. 310
art. 4
co. 2
legge 22/12/1990
n. 403
art.