Sentenza 108/2006 (ECLI:IT:COST:2006:108)
Massima numero 30263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
30264
Titolo
SENT. 108/06 A. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO - INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 108/06 A. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' inammissibile la costituzione della parte del giudizio in via incidentale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal momento che tale termine è da considerarsi perentorio.
- V. ordinanza citata n. 37/2006 e, ex plurimis, sentenza n. 397/2005; ordinanze n. 63/2003 e n. 309/2002.
E' inammissibile la costituzione della parte del giudizio in via incidentale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal momento che tale termine è da considerarsi perentorio.
- V. ordinanza citata n. 37/2006 e, ex plurimis, sentenza n. 397/2005; ordinanze n. 63/2003 e n. 309/2002.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte