Sentenza 108/2006 (ECLI:IT:COST:2006:108)
Massima numero 30264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
30263
Titolo
SENT. 108/06 B. ISTRUZIONE - INSEGNANTI - ABILITAZIONE PRESSO LE SCUOLE SIS - FREQUENTATORI AMMESSI AL SECONDO ANNO DI CORSO IN SOPRANNUMERO - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO DIFFERENTE RISPETTO AI FREQUENTATORI ORDINARI DEL CORSO BIENNALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 108/06 B. ISTRUZIONE - INSEGNANTI - ABILITAZIONE PRESSO LE SCUOLE SIS - FREQUENTATORI AMMESSI AL SECONDO ANNO DI CORSO IN SOPRANNUMERO - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO DIFFERENTE RISPETTO AI FREQUENTATORI ORDINARI DEL CORSO BIENNALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il percorso formativo di coloro che conseguono l'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario a seguito di un corso di durata biennale e quello di coloro che conseguono l'abilitazione al termine di un solo anno di corso è distinto, atteso che i docenti che frequentano il corso per un solo anno possono espletare supplenze sia durante il corso di specializzazione per il sostegno, sia durante la frequenza del corso SIS, acquisendo il relativo punteggio. Ne consegue che, in relazione alle modalità di svolgimento proprie di ciascun percorso, è giustificata l'attribuzione di punteggi diversi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del paragrafo A.4 della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
- Sentenze citate n. 35, n. 136 e n. 340/2004.
Il percorso formativo di coloro che conseguono l'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario a seguito di un corso di durata biennale e quello di coloro che conseguono l'abilitazione al termine di un solo anno di corso è distinto, atteso che i docenti che frequentano il corso per un solo anno possono espletare supplenze sia durante il corso di specializzazione per il sostegno, sia durante la frequenza del corso SIS, acquisendo il relativo punteggio. Ne consegue che, in relazione alle modalità di svolgimento proprie di ciascun percorso, è giustificata l'attribuzione di punteggi diversi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del paragrafo A.4 della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
- Sentenze citate n. 35, n. 136 e n. 340/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/04/2004
n. 97
art. 1
co. 1
legge
04/06/2004
n. 143
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte