Ordinanza 109/2006 (ECLI:IT:COST:2006:109)
Massima numero 30265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 109/06. STRANIERO - PROCESSO PENALE - GIUDICE DI PACE - COMPETENZA AL GIUDIZIO DI CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CHE ESCLUDONO CHE IL GIUDICE DI PACE SI PRONUNCI IN MATERIA DI RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA, PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO, VALUTAZIONE DI MERITO RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 109/06. STRANIERO - PROCESSO PENALE - GIUDICE DI PACE - COMPETENZA AL GIUDIZIO DI CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CHE ESCLUDONO CHE IL GIUDICE DI PACE SI PRONUNCI IN MATERIA DI RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA, PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO, VALUTAZIONE DI MERITO RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Infatti, per un verso, il rimettente omette di motivare sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata, non potendo, peraltro, reputarsi idonea argomentazione il mero convincimento espresso dal giudice a quo in tema di scelte di politica legislativa sulla idoneità, o meno, del decreto-legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del 2004 a risolvere «in forma definitiva ed esaustiva» i non meglio specificati «problemi connessi alla costituzionalità» della legge n. 189/2002; per altro verso, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo è implausibile, giacché il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, sebbene inerisca alla materia regolata dall'art. 13 Cost., costituisce pur sempre una modalità esecutiva, adottata dall'autorità di pubblica sicurezza, dell'espulsione amministrativa e non può, dunque, per natura e funzione, essere assimilata alle misure pre-cautelari e cautelari penali che, in base alle citate lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, restano escluse dalla competenza del giudice di pace in materia penale; infine, sulla base di tale premessa, palesemente erronea, il rimettente omette di considerare che la scelta di attribuire al giudice di pace la competenza sul giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera rientra comunque nell'esercizio, non arbitrario o non manifestamente irragionevole, della discrezionalità legislativa.
- Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione in punto di rilevanza della questione sollevata, v. citate sentenza n. 432/2005 e ordinanza n. 314/2005.
- Sui provvedimenti di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, v. citate sentenze n. 222/2004 e n. 105/2001.
- Sulla manifesta inammissibilità di questione prospettata in ambito riservato alla discrezionalità legislativa, v. citata ordinanza n. 305/2003.
- Sulla manifesta inammissibilità della prospettazione di questione la cui rilevanza sia meramente ipotetica, v. citate ordinanze n. 375/2005 e n. 434/2004.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Infatti, per un verso, il rimettente omette di motivare sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata, non potendo, peraltro, reputarsi idonea argomentazione il mero convincimento espresso dal giudice a quo in tema di scelte di politica legislativa sulla idoneità, o meno, del decreto-legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del 2004 a risolvere «in forma definitiva ed esaustiva» i non meglio specificati «problemi connessi alla costituzionalità» della legge n. 189/2002; per altro verso, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo è implausibile, giacché il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, sebbene inerisca alla materia regolata dall'art. 13 Cost., costituisce pur sempre una modalità esecutiva, adottata dall'autorità di pubblica sicurezza, dell'espulsione amministrativa e non può, dunque, per natura e funzione, essere assimilata alle misure pre-cautelari e cautelari penali che, in base alle citate lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, restano escluse dalla competenza del giudice di pace in materia penale; infine, sulla base di tale premessa, palesemente erronea, il rimettente omette di considerare che la scelta di attribuire al giudice di pace la competenza sul giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera rientra comunque nell'esercizio, non arbitrario o non manifestamente irragionevole, della discrezionalità legislativa.
- Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione in punto di rilevanza della questione sollevata, v. citate sentenza n. 432/2005 e ordinanza n. 314/2005.
- Sui provvedimenti di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, v. citate sentenze n. 222/2004 e n. 105/2001.
- Sulla manifesta inammissibilità di questione prospettata in ambito riservato alla discrezionalità legislativa, v. citata ordinanza n. 305/2003.
- Sulla manifesta inammissibilità della prospettazione di questione la cui rilevanza sia meramente ipotetica, v. citate ordinanze n. 375/2005 e n. 434/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte