Ordinanza 110/2006 (ECLI:IT:COST:2006:110)
Massima numero 30266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 110/06. STRANIERO - PROCESSO PENALE - GIUDICE DI PACE - COMPETENZA AL GIUDIZIO DI CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 110/06. STRANIERO - PROCESSO PENALE - GIUDICE DI PACE - COMPETENZA AL GIUDIZIO DI CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del 2004, «nella parte in cui prevede che sia il giudice di pace a disporre la convalida del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale». Il giudice a quo omette di fornire indicazioni in ordine alla fattispecie concreta sulla quale è chiamato a pronunciarsi, affermando apoditticamente la rilevanza delle questioni proposte avverso l'art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, recante la disciplina concernente la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera; sicché non è dato comprendere su quale dei due differenti provvedimenti adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza il rimettente è chiamato a pronunciarsi e, di conseguenza, quali siano le disposizioni che lo stesso giudice a quo è tenuto effettivamente ad applicare.
Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del 2004, «nella parte in cui prevede che sia il giudice di pace a disporre la convalida del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale». Il giudice a quo omette di fornire indicazioni in ordine alla fattispecie concreta sulla quale è chiamato a pronunciarsi, affermando apoditticamente la rilevanza delle questioni proposte avverso l'art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, recante la disciplina concernente la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera; sicché non è dato comprendere su quale dei due differenti provvedimenti adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza il rimettente è chiamato a pronunciarsi e, di conseguenza, quali siano le disposizioni che lo stesso giudice a quo è tenuto effettivamente ad applicare.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 5
decreto-legge
14/09/2004
n. 241
art.
co.
legge
12/11/2004
n. 271
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte