Ordinanza 112/2006 (ECLI:IT:COST:2006:112)
Massima numero 30268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  08/03/2006;  Decisione del  08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 112/06. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - DICHIARAZIONI GIÀ RESE AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - SOGGETTO CHE HA SUCCESSIVAMENTE ASSUNTO LA VESTE DI "TESTIMONE ASSISTITO" - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE DELLE DICHIARAZIONI - LETTURA IN DIBATTIMENTO DELLE DICHIARAZIONI GIÀ RESE - RITENUTA ESCLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 512 cod. proc. pen., nella parte in cui tale norma non consente di dare lettura, in dibattimento, delle dichiarazioni già rese al giudice per le indagini preliminari da soggetto che, successivamente, abbia assunto la veste di "testimone assistito" ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., e delle quali sia sopravvenuta l'impossibilità di ripetizione. La questione è, infatti, sollevata sulla base di un presupposto interpretativo, la irrilevanza della pregressa qualità già rivestita dal dichiarante e la conseguente inapplicabilità dell'art. 513 c.p.p., erroneo, atteso che nella specie l'audizione del teste non ha mai potuto aver luogo per la sopravvenienza della morte, sicché la "qualifica" del dichiarante, proprio perché funzionale alla dichiarazione dibattimentale, è meramente ipotetica prima dell'audizione, essendo possibile valutare solo all'atto della dichiarazione la concreta veste formale rivestita dal soggetto, così da determinare le concrete modalità di svolgimento della prova dichiarativa e la serie degli eventuali e connessi adempimenti formali. Pertanto, poiché al momento in cui le dichiarazioni sono state rese il soggetto dichiarante era coimputato nel medesimo procedimento, la questione ben può trovare soluzione nell'ambito dell'art. 513 c.p.p., non potendo alla evidenziata condizione storica e processuale del dichiarante, in tale momento, creare ostacolo una diversa qualità dichiarativa meramente eventuale e mai effettivamente acquisita, atteso che si controverte della utilizzabilità, mediante lettura, di quelle dichiarazioni, e che l'evocazione dell'art. 512 c.p.p. - riferendosi ad un dichiarato di sicura matrice testimoniale - risulta del tutto inconferente nella specie.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1930    n.   art. 512  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte