Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Approvazione tardiva del rendiconto di esercizio della Regione - Modalità e tempi di ripiano del disavanzo di amministrazione - Obbligatoria applicazione per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione, necessaria al fine di armonizzare i bilanci pubblici (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua della norma della Regione Molise che disciplina le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2019). (Classif. 036005).
Quando il rendiconto di un determinato esercizio sia stato tardivamente approvato, il disavanzo di amministrazione non ripianato in corso di esercizio, nonché l'eventuale ulteriore disavanzo emerso, devono essere ripianati applicandoli per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione, rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un "nuovo" disavanzo, cui applicare il ripiano triennale. Ciò nel rispetto di quanto prescrive il combinato dei principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, espressione della esigenza di armonizzare i bilanci pubblici quanto allo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformità dei tempi del suo ripiano. (Precedenti: S. 246/2021 - mass. 44426; S. 235/2021 - mass. 44218).
La valutazione sulla copertura, ai fini della cessazione della materia del contendere, deve essere condotta scrupolosamente, in termini di attendibilità. (Precedente: S. 106/2021).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l'art. 12, comma 1, lett. dd, della legge reg. Molise n. 17 del 2020 e il relativo Allegato 30, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2019. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici in quanto l'approvazione del rendiconto 2019 e del relativo disavanzo - avvenuta soltanto a esercizio concluso, ossia il 30 dicembre 2020 - è stata tardiva. Pertanto, in base ai principi contabili applicati contenuti nei paragrafi 9.2.26 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, il disavanzo non ripianato, nonché l'ulteriore disavanzo emerso, avrebbero dovuto essere oggetto di recupero per l'intero importo nell'esercizio in corso di gestione, ossia l'esercizio 2021).