Ordinanza 115/2006 (ECLI:IT:COST:2006:115)
Massima numero 30271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 115/06. RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E NATANTI - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI TRASMETTERE ALL'ASSICURATORE ENTRO TRE MESI LA FATTURA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE O ALLA ROTTAMAZIONE, PENA LA RESTITUZIONE DELL'IMPORTO LIQUIDATO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SULLE SOMME ACQUISITE, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DEL RISARCIMENTO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DANNEGGIATO - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA CENSURATA E MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 115/06. RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E NATANTI - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI TRASMETTERE ALL'ASSICURATORE ENTRO TRE MESI LA FATTURA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE O ALLA ROTTAMAZIONE, PENA LA RESTITUZIONE DELL'IMPORTO LIQUIDATO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SULLE SOMME ACQUISITE, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DEL RISARCIMENTO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DANNEGGIATO - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA CENSURATA E MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha aggiunto, dopo l'ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, un comma del seguente tenore: "Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 cod. pen. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione". Infatti, spetta al giudice a quo valutare se, a seguito dell'avvenuta abrogazione della norma impugnata, essa mantenga una ultrattività e, quindi, la sua perdurante applicabilità al giudizio principale, anche in termini di compatibilità con la vigente procedura di risarcimento stragiudiziale da danno regolata in particolare dall'art. 148 del nuovo Codice delle assicurazioni private.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha aggiunto, dopo l'ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, un comma del seguente tenore: "Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 cod. pen. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione". Infatti, spetta al giudice a quo valutare se, a seguito dell'avvenuta abrogazione della norma impugnata, essa mantenga una ultrattività e, quindi, la sua perdurante applicabilità al giudizio principale, anche in termini di compatibilità con la vigente procedura di risarcimento stragiudiziale da danno regolata in particolare dall'art. 148 del nuovo Codice delle assicurazioni private.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/12/2002
n. 273
art. 23
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte