Sentenza 116/2006 (ECLI:IT:COST:2006:116)
Massima numero 30273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  08/03/2006;  Decisione del  08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30272  30274  30275  30276


Titolo
SENT. 116/06 B. AGRICOLTURA - AMBIENTE (TUTELA DELL') - SALUTE (TUTELA DELLA) - DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA COESISTENZA TRA LE FORME DI AGRICOLTURA TRANSGENICA (OGM), CONVENZIONALE E BIOLOGICA - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - EVOCAZIONE DI PARAMETRI ESTRANEI ALLA ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE, DI PARAMETRO CONCERNENTE UNA COMPETENZA PRIMARIA RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA ALLO STATO, OMESSA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE, IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5, censurati in relazione agli artt. 9, 32, 33 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. In primo luogo, è inammissibile la censura sollevata dalla Regione Marche in riferimento alla mancata consultazione delle popolazioni interessate prima di adottare le norme impugnate, secondo quanto prescriverebbe la normativa comunitaria ed internazionale: infatti, le Regioni non sono legittimate a far valere nei ricorsi in via principale gli ipotetici vizi nella formazione di una fonte primaria statale, se non quando essi si risolvano in violazioni o menomazioni delle competenze regionali. Sono inammissibili anche le censure svolte in relazione agli artt. 9, 32 e 33 Cost. che, secondo la ricorrente, sarebbero invocabili in forza del diritto-dovere della Regione di intervenire nel caso di inadempimento statale, a tutela della popolazione, dal momento che non è concesso alla Regione dedurre, a fondamento di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando si intreccia con competenze di appartenenza regionale.

- Sulla possibilità per le Regioni di far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se tale contrasto si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano venire in rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza regionale v., citate, ex plurimis, sentenze n. 383 e 50/2005, n. 287/2004. Sul punto anche sentenza n. 398/1998, citata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 1  co. 

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 2  co. 

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 3  co. 

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 4  co. 

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 5  co. 3

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 5  co. 4

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 6  co. 

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 7  co. 

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte