Sentenza 116/2006 (ECLI:IT:COST:2006:116)
Massima numero 30274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  08/03/2006;  Decisione del  08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30272  30273  30275  30276


Titolo
SENT. 116/06 C. AGRICOLTURA - AMBIENTE (TUTELA DELL') - SALUTE (TUTELA DELLA) - COLTURE TRANSGENICHE (OGM), BIOLOGICHE E CONVENZIONALI - DEFINIZIONI E PRINCIPIO DI COESISTENZA - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE, LAMENTATA CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5, censurati in riferimento agli artt. 72, 76, 77 e 117, commi primo, terzo, quarto e quinto, Cost., dal momento che tali disposizioni, nel fornire una definizione di colture transgeniche, biologiche e convenzionali e nell'affermare il principio di coesistenza di tali colture, in forme tali da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive, sono espressive della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" e della competenza concorrente nella materia "tutela della salute". Inoltre, rispetto alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all'art. 77 Cost., deve essere considerata nel caso di specie la necessità di superare con immediatezza la situazione prodotta dalla vigenza di diverse leggi regionali che prevedevano il divieto di impiego, o limitazioni di impiego, degli OGM autorizzati dalla Comunità europea, mentre la raccomandazione 2003/556/CE muove dal presupposto che sia lecito nel diritto comunitario l'impiego nella produzione agricola di OGM purchè autorizzati.

- Secondo la sentenza n. 282/2002, l'imposizione di limiti alla libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute, può essere giustificata costituzionalmente solo sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi a ciò deputati, indirizzi la cui elaborazione non può spettare che a legge dello Stato, chiamata ad individuare il punto di equilibrio fra esigenze contrapposte (sentenza n. 307/2003), che si imponga, in termini non derogabili dal legislatore regionale, uniformemente sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 338/2003).

- Rispetto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 77 Cost., il sindacato della Corte è circoscritto a verificare il carattere "evidente" della loro carenza: v. citate, tra le molte, sentenze n. 272 e n. 62/2005 e n. 6/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 1  co. 

decreto-legge  22/11/2004  n. 279  art. 2  co. 

legge  28/01/2005  n. 5  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 5

Altri parametri e norme interposte