Sentenza 116/2006 (ECLI:IT:COST:2006:116)
Massima numero 30275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
08/03/2006; Decisione del
08/03/2006
Deposito del 17/03/2006; Pubblicazione in G. U. 22/03/2006
Titolo
SENT. 116/06 D. AGRICOLTURA - AMBIENTE (TUTELA DELL') - SALUTE (TUTELA DELLA) - DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA COESISTENZA TRA LE FORME DI AGRICOLTURA TRANSGENICA (OGM), CONVENZIONALE E BIOLOGICA - MODALITÀ DI ADOZIONE DELLE NORME QUADRO PER LA COESISTENZA, DEI PIANI DI COESISTENZA REGIONALI, REGOLAMENTAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, ISTITUZIONE DI UN ORGANO CONSULTIVO STATALE - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 116/06 D. AGRICOLTURA - AMBIENTE (TUTELA DELL') - SALUTE (TUTELA DELLA) - DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA COESISTENZA TRA LE FORME DI AGRICOLTURA TRANSGENICA (OGM), CONVENZIONALE E BIOLOGICA - MODALITÀ DI ADOZIONE DELLE NORME QUADRO PER LA COESISTENZA, DEI PIANI DI COESISTENZA REGIONALI, REGOLAMENTAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, ISTITUZIONE DI UN ORGANO CONSULTIVO STATALE - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6, comma 1, e 7 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5. Il decreto de quo mira a disciplinare la produzione agricola in presenza anche di colture transgeniche. Negli artt. 3, 4 e 7 impugnati si stabiliscono, infatti, le modalità per adottare le "norme quadro per la coesistenza", contemplando un atto statale di indefinibile natura giuridica, e si prevede lo sviluppo ulteriore di queste norme quadro mediante piani regionali di natura amministrativa: tali scelte sono lesive della competenza legislativa delle Regioni nella materia agricoltura, dal momento che non può essere negato, in tale ambito, l'esercizio del potere legislativo delle Regioni per disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza delle colture transgeniche con quelle convenzionali nei diversi territori regionali, molto differenziati dal punto di vista morfologico. Anche l'art. 6, comma 1, è illegittimo, poiché la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto cui compete la disciplina della materia la cui inosservanza viene sanzionata.
- La coltivazione a fini produttivi degli OGM riguarda "il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione": sentenza n. 12/2004.
- La materia agricoltura è di competenza delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.: sul punto v., citate, sentenze n. 282 e n. 12/2004.
- Che la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetti al soggetto cui compete la disciplina della materia la cui inosservanza viene sanzionata si legge nelle sentenze, citate, n. 63/2006 e n. 384 e 50/2005.
Illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6, comma 1, e 7 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5. Il decreto de quo mira a disciplinare la produzione agricola in presenza anche di colture transgeniche. Negli artt. 3, 4 e 7 impugnati si stabiliscono, infatti, le modalità per adottare le "norme quadro per la coesistenza", contemplando un atto statale di indefinibile natura giuridica, e si prevede lo sviluppo ulteriore di queste norme quadro mediante piani regionali di natura amministrativa: tali scelte sono lesive della competenza legislativa delle Regioni nella materia agricoltura, dal momento che non può essere negato, in tale ambito, l'esercizio del potere legislativo delle Regioni per disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza delle colture transgeniche con quelle convenzionali nei diversi territori regionali, molto differenziati dal punto di vista morfologico. Anche l'art. 6, comma 1, è illegittimo, poiché la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto cui compete la disciplina della materia la cui inosservanza viene sanzionata.
- La coltivazione a fini produttivi degli OGM riguarda "il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione": sentenza n. 12/2004.
- La materia agricoltura è di competenza delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.: sul punto v., citate, sentenze n. 282 e n. 12/2004.
- Che la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetti al soggetto cui compete la disciplina della materia la cui inosservanza viene sanzionata si legge nelle sentenze, citate, n. 63/2006 e n. 384 e 50/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/11/2004
n. 279
art. 3
co.
decreto-legge
22/11/2004
n. 279
art. 4
co.
decreto-legge
22/11/2004
n. 279
art. 6
co. 1
decreto-legge
22/11/2004
n. 279
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte