Sentenza 118/2006 (ECLI:IT:COST:2006:118)
Massima numero 30279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/03/2006; Decisione del
20/03/2006
Deposito del 24/03/2006; Pubblicazione in G. U. 29/03/2006
Titolo
SENT. 118/06 B. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - DENUNCIATA CARENZA DI ATTUALE INTERESSE PER MANCATA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - REIEZIONE.
SENT. 118/06 B. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - DENUNCIATA CARENZA DI ATTUALE INTERESSE PER MANCATA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - REIEZIONE.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse per mancata concreta attuazione della norma censurata. Infatti le questioni di legittimità costituzionale di leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 della Costituzione; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone soltanto l'esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia applicabile, ancorché non immediatamente.
- Su analoga questione, v. citata sentenza n. 234/2005.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse per mancata concreta attuazione della norma censurata. Infatti le questioni di legittimità costituzionale di leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 della Costituzione; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone soltanto l'esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia applicabile, ancorché non immediatamente.
- Su analoga questione, v. citata sentenza n. 234/2005.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte