Sentenza 118/2006 (ECLI:IT:COST:2006:118)
Massima numero 30280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/03/2006; Decisione del
20/03/2006
Deposito del 24/03/2006; Pubblicazione in G. U. 29/03/2006
Titolo
SENT. 118/06 C. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - DIFETTO AB ORIGINE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER LA NON APPLICABILITÀ ALLA REGIONE RICORRENTE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - REIEZIONE.
SENT. 118/06 C. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - DIFETTO AB ORIGINE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER LA NON APPLICABILITÀ ALLA REGIONE RICORRENTE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - REIEZIONE.
Testo
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, secondo la quale non vi sarebbe, ab origine, materia del contendere per la non applicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni censurate, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 1, comma 38, della legge n. 311 del 2004 (il quale prevede che per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica), e della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 569 del medesimo art. 1. Infatti, da un lato, detta clausola di salvaguardia è troppo generica per giustificare tale conclusione, dall'altro, non risulta precisato quali norme della legge finanziaria in questione dovrebbero considerarsi non applicabili alla ricorrente per incompatibilità con lo statuto speciale e quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili. Il richiamo, pertanto, al comma 38 dell'art. 1 non consente di ritenere superata la necessità di procedere alla disamina di merito delle singole questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso della Regione.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, secondo la quale non vi sarebbe, ab origine, materia del contendere per la non applicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni censurate, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 1, comma 38, della legge n. 311 del 2004 (il quale prevede che per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica), e della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 569 del medesimo art. 1. Infatti, da un lato, detta clausola di salvaguardia è troppo generica per giustificare tale conclusione, dall'altro, non risulta precisato quali norme della legge finanziaria in questione dovrebbero considerarsi non applicabili alla ricorrente per incompatibilità con lo statuto speciale e quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili. Il richiamo, pertanto, al comma 38 dell'art. 1 non consente di ritenere superata la necessità di procedere alla disamina di merito delle singole questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso della Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte