Sentenza 118/2006 (ECLI:IT:COST:2006:118)
Massima numero 30281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/03/2006;  Decisione del  20/03/2006
Deposito del 24/03/2006; Pubblicazione in G. U. 29/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30278  30279  30280  30282


Titolo
SENT. 118/06 D. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - EDILIZIA E URBANISTICA - ACCESSO DELLE GIOVANI COPPIE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ISTITUZIONE, PER L'ANNO 2005, DI UN FONDO MINISTERIALE SPECIALE A DESTINAZIONE VINCOLATA, DA GESTIRE IN BASE A CRITERI DA DETERMINARSI CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI, NELLE MATERIE "POLITICHE SOCIALI" ED "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - NECESSITÀ DI ASSEGNARE GENERICAMENTE PER FINALITÀ SOCIALI A CIASCUNA REGIONE LA QUOTA PARTE AD ESSA SPETTANTE, SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE SPECIFICA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ULTERIORI CENSURE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 5, numeri 6 e 18, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, agli articoli 117, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni - l'art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che «allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private» (...) «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma». Orbene, nella specie, con la citata previsione vengono introdotte disposizioni che non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Consegue che la disposizione impugnata è lesiva dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte del fondo così istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata genericamente per finalità sociali senza il suindicato vincolo di destinazione specifica.

- In materia di "fondi vincolati" previsti dalla legislazione statale in materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, v. citate sentenze n. 231, n. 51 e n. 31/2005, n. 423/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 111

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

Altri parametri e norme interposte