Sentenza 118/2006 (ECLI:IT:COST:2006:118)
Massima numero 30282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/03/2006;  Decisione del  20/03/2006
Deposito del 24/03/2006; Pubblicazione in G. U. 29/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30278  30279  30280  30281


Titolo
SENT. 118/06 E. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - POLITICHE SOCIALI - FONDO SPECIALE PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE CULTURALE E SOCIALE - ISTITUZIONE, PER L'ANNO 2005, DI UN FONDO MINISTERIALE SPECIALE A DESTINAZIONE VINCOLATA - RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA NON RISERVATA ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO - NECESSITÀ DI ASSEGNARE GENERICAMENTE PER FINALITÀ SOCIALI A CIASCUNA REGIONE LA QUOTA PARTE AD ESSA SPETTANTE, SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE SPECIFICA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 5, numeri 6 e 18, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, agli articoli 117, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni - l'art. 1, comma 153, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che «nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti». Infatti la norma impugnata viola l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle Regioni, in quanto destina, in modo vincolato, risorse in una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Nella specie, inoltre, l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata appare vieppiù evidente, qual è considerando che le somme destinate a costituire il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, delle legge 449 del 1997, vale a dire da un fondo nazionale a prevalente destinazione regionale. Né è dato individuare un qualsiasi titolo che giustifichi l'intervento finanziario diretto dello Stato, tanto nell'ipotesi in cui il fondo speciale per i giovani debba essere ripartito tra le Regioni, quanto nel caso in cui lo stesso debba essere erogato dallo Stato direttamente a favore di soggetti privati; alternativa questa non sciolta dalle norme, che nulla dispongono a tale riguardo. E resta fermo che la quota parte di tale somma reintegrata nel Fondo predetto potrà essere dalle Regioni medesime utilizzata, nella misura spettante a ciascuna di esse, ivi compresa la ricorrente, per finalità sociali con discrezionale apprezzamento degli scopi da perseguire.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 153

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

Altri parametri e norme interposte