Sentenza 120/2006 (ECLI:IT:COST:2006:120)
Massima numero 30284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
20/03/2006; Decisione del
20/03/2006
Deposito del 24/03/2006; Pubblicazione in G. U. 29/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 120/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONI EROGATE DALL'ENPALS - TETTO PENSIONABILE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN MISURA INFERIORE ALLA RETRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE PERCEPITA E A QUELLA SU CUI VENGONO CALCOLATI I CONTRIBUTI - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ASSICURATI PRESSO L'INPS, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI, LESIONE DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - CARENTE RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, CENSURA DI NORMA INCONFERENTE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
SENT. 120/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONI EROGATE DALL'ENPALS - TETTO PENSIONABILE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN MISURA INFERIORE ALLA RETRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE PERCEPITA E A QUELLA SU CUI VENGONO CALCOLATI I CONTRIBUTI - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ASSICURATI PRESSO L'INPS, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI, LESIONE DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - CARENTE RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, CENSURA DI NORMA INCONFERENTE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I giudici a quibus, infatti, offrono un quadro normativo di riferimento assai carente, con conseguente inidoneità della questione ad essere proposta; mentre, in relazione ad altre ordinanze di rimessione, le norme censurate si appalesano inconferenti, incidendo esse sulla entità della contribuzione, mentre i giudici rimettenti avrebbero dovuto censurare le norme concernenti la base di calcolo della pensione, poiché, nei giudizi a quibus, l'oggetto è costituito dalla domanda di riliquidazione della pensione, sulla base di una retribuzione pensionabile maggiore di quella posta a fondamento della liquidazione praticata in via amministrativa.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I giudici a quibus, infatti, offrono un quadro normativo di riferimento assai carente, con conseguente inidoneità della questione ad essere proposta; mentre, in relazione ad altre ordinanze di rimessione, le norme censurate si appalesano inconferenti, incidendo esse sulla entità della contribuzione, mentre i giudici rimettenti avrebbero dovuto censurare le norme concernenti la base di calcolo della pensione, poiché, nei giudizi a quibus, l'oggetto è costituito dalla domanda di riliquidazione della pensione, sulla base di una retribuzione pensionabile maggiore di quella posta a fondamento della liquidazione praticata in via amministrativa.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
31/12/1971
n. 1420
art. 12
co. 7
legge
30/12/1991
n. 412
art. 11
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte