Ordinanza 123/2006 (ECLI:IT:COST:2006:123)
Massima numero 30287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/03/2006; Decisione del
20/03/2006
Deposito del 24/03/2006; Pubblicazione in G. U. 29/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 123/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE AL TRASGRESSORE - NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO ALL'OBBLIGATO IN SOLIDO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONDUCENTE-TRASGRESSORE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 123/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE AL TRASGRESSORE - NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO ALL'OBBLIGATO IN SOLIDO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONDUCENTE-TRASGRESSORE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo si risolve, difatti, nell'impossibilità per la Corte di vagliare la rilevanza oltre che la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di costituzionalità. Difatti, nel caso in esame, il rimettente non ha precisato in quale misura l'omessa notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione stradale al coobbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria (che, peraltro, l'impugnato art. 201 del codice della strada comunque prescrive, quando l'effettivo trasgressore «non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa») determini «la mancata possibilità per costui di esercitare il proprio diritto di difesa».
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo si risolve, difatti, nell'impossibilità per la Corte di vagliare la rilevanza oltre che la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di costituzionalità. Difatti, nel caso in esame, il rimettente non ha precisato in quale misura l'omessa notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione stradale al coobbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria (che, peraltro, l'impugnato art. 201 del codice della strada comunque prescrive, quando l'effettivo trasgressore «non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa») determini «la mancata possibilità per costui di esercitare il proprio diritto di difesa».
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 200
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 201
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte