Ordinanza 124/2006 (ECLI:IT:COST:2006:124)
Massima numero 30289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  20/03/2006;  Decisione del  20/03/2006
Deposito del 24/03/2006; Pubblicazione in G. U. 29/03/2006
Massime associate alla pronuncia:  30288


Titolo
ORD. 124/06 B. IMPOSTE E TASSE - CREDITO DI IMPOSTA - CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE - ACQUISIZIONE AUTOMATICA DEL CONTRIBUTO PRIMA DELL'8 LUGLIO 2002 - RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI - INVIO DEI DATI ENTRO IL TERMINE DEL 28 FEBBRAIO 2003 A PENA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONE TRA LA VIOLAZIONE E LA SANZIONE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME TRIBUTARIE, DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO NELLA SICUREZZA GIURIDICA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE, IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE PREVISTA ALLA LETTERA B) DELLA STESSA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui determina, in una data non successiva al 28 febbraio 2003, il termine - da fissarsi dall'Agenzia delle entrate nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (cioè non oltre il 30 gennaio 2003) - entro il quale le imprese, che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di crediti di imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, devono inviare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, a pena di «decadenza» dai contributi stessi. E' in primo luogo evidente l'insussistenza della denunciata irragionevole sproporzione tra la violazione commessa dal contribuente, consistente nel mancato invio di un modello informativo entro un dato termine, e la «decadenza dal contributo» già conseguito, in quanto la previsione della decadenza dal contributo appare adeguata e coerente con la ratio della norma censurata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni; limiti che vanno individuati esclusivamente nella «palese arbitrarietà od irrazionalità». Inoltre, in relazione alla censura relativa alla violazione del principio di irretroattività e, per l'effetto, del principio «dell'affidamento nella sicurezza giuridica», la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di «decadenza dal contributo», a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito. Infine, riguardo alla censura relativa all'ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti che beneficiano dell'agevolazione ai sensi della denunciata lettera a) del comma 1 dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 e quelli che ne beneficiano ai sensi della successiva lettera b), basata sul rilievo che solo i primi sono obbligati a trasmettere i dati relativi agli investimenti entro un termine fissato «a pena di decadenza dal contributo», mentre i secondi sono obbligati a trasmettere gli stessi dati senza che sia prevista, per il caso di inosservanza di tale obbligo, la sanzione della decadenza dal contributo medesimo, deve rilevarsi la eterogeneità delle due fattispecie, in quanto i soggetti di cui alla lettera a) hanno conseguito il contributo in via automatica - e quindi senza alcun previo intervento dell'amministrazione finanziaria - ed hanno fornito solo i pochi dati richiesti all'epoca per far valere il credito di imposta, mentre quelli di cui alla lettera b) hanno conseguito il contributo a séguito dell'«assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente all'istanza presentata» ai sensi del comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, avendo fornito, a tal fine, i dati e gli elementi richiesti da detta norma.

- In tema di sindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore, v. citate sentenze n. 346/2003, n. 431/1997 e n. 275/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 62  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte