Ordinanza 125/2006 (ECLI:IT:COST:2006:125)
Massima numero 30290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
20/03/2006; Decisione del
20/03/2006
Deposito del 24/03/2006; Pubblicazione in G. U. 29/03/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 125/06. TELECOMUNICAZIONI - CONTROVERSIE INERENTI AI RAPPORTI TRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONE ED UTENTI - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE DINANZI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) COMPETENTE PER TERRITORIO - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - CENSURA DI NORME REGOLAMENTARI, FORMULAZIONE APODITTICA E PRIVA DI MOTIVAZIONE DELLE CENSURE RIFERITE ALLA NORMA DI LEGGE, NONCHÉ OMESSA VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI UNA INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 125/06. TELECOMUNICAZIONI - CONTROVERSIE INERENTI AI RAPPORTI TRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONE ED UTENTI - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE DINANZI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) COMPETENTE PER TERRITORIO - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - CENSURA DI NORME REGOLAMENTARI, FORMULAZIONE APODITTICA E PRIVA DI MOTIVAZIONE DELLE CENSURE RIFERITE ALLA NORMA DI LEGGE, NONCHÉ OMESSA VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI UNA INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS, in base ai quali per le controversie inerenti ai rapporti tra utenti ed organismi di telecomunicazione non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio. Le norme della deliberazione dell'autorità impugnata, infatti, avendo natura regolamentare, sono sottratte al sindacato di legittimità costituzionale; mentre in relazione alle censure sollevate nei confronti della norma denunciata esse sono formulate in nodo apodittico e prive di motivazione e, inoltre, il giudice rimettente non effettua la necessaria scelta interpretativa sulla norma denunciata, limitandosi a sollevare la questione in relazione ad una ipotesi interpretativa offerta dalla convenuta, omettendo di compiere il doveroso tentativo di individuare una interpretazione della norma compatibile con la Costituzione.
- Ordinanze citate nn. 193 e 66/2004, 372/1999, 456/1992 e 427/2005.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS, in base ai quali per le controversie inerenti ai rapporti tra utenti ed organismi di telecomunicazione non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio. Le norme della deliberazione dell'autorità impugnata, infatti, avendo natura regolamentare, sono sottratte al sindacato di legittimità costituzionale; mentre in relazione alle censure sollevate nei confronti della norma denunciata esse sono formulate in nodo apodittico e prive di motivazione e, inoltre, il giudice rimettente non effettua la necessaria scelta interpretativa sulla norma denunciata, limitandosi a sollevare la questione in relazione ad una ipotesi interpretativa offerta dalla convenuta, omettendo di compiere il doveroso tentativo di individuare una interpretazione della norma compatibile con la Costituzione.
- Ordinanze citate nn. 193 e 66/2004, 372/1999, 456/1992 e 427/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/07/1997
n. 249
art. 1
co. 11
deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni
19/06/2002
n. 182
art. 3
co.
deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni
19/06/2002
n. 182
art. 4
co.
deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni
19/06/2002
n. 182
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte