Sentenza 268/2022 (ECLI:IT:COST:2022:268)
Massima numero 45259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  01/12/2022;  Decisione del  01/12/2022
Deposito del 23/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45257  45258


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Necessario rispetto dei principi di equilibrio dinamico del bilancio e di continuità degli esercizi finanziari (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise che individua le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione non recuperato ed emerso nel corso del 2019). (Classif. 036005).

Testo

Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio è un precetto dinamico della gestione finanziaria, il quale consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. È pertanto doverosa l'adozione di appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione nel rispetto del principio di priorità dell'impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute. (Precedenti: S. 266/2013 - mass. 37437; S. 250/2013 - mass. 37400).

Il principio di continuità tra gli esercizi finanziari richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale. (Precedente: S. 274/2017 - mass. 41122).


(Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., la legge reg. Molise n. 3 del 2021, che individua le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione non recuperato ed emerso nel corso del 2019. La legge regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici poiché l'intero bilancio di previsione 2021 risulta sottostimato quanto all'importo del disavanzo da recuperare. Ai sensi dei principi contabili di cui all'art. 42, commi 12 e 14, nonché dei principi contabili applicati contenuti nei paragrafi 9.2.26 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, l'ammontare di disavanzo da ripianare nel 2021 avrebbe infatti dovuto includere, oltre alla quota da recuperare in quell'esercizio, in attuazione delle previsioni dei precedenti piani di rientro, anche l'intero disavanzo non ripianato nel 2019. La modifica delle modalità di ripiano, intervenuta ad esercizio quasi ultimato, è sintomatica di una condotta contraria ai principi in tema di sana gestione finanziaria, necessariamente tendente all'equilibrio del bilancio. L'illegittima applicazione dei principi contabili sul ripiano del disavanzo accumulato nell'esercizio 2019 pregiudica infatti la correttezza e l'attendibilità dei valori contabili presi a riferimento per la costruzione degli equilibri degli esercizi successivi, ponendosi conseguentemente in insanabile contrasto rispetto all'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  04/05/2021  n. 3  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 42    co. 12  

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 42    co. 14  

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art.   allegato 4/2

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art.   allegato 4/2