Sentenza 129/2006 (ECLI:IT:COST:2006:129)
Massima numero 30295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  23/03/2006;  Decisione del  23/03/2006
Deposito del 28/03/2006; Pubblicazione in G. U. 05/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30294  30296  30297  30298  30299


Titolo
SENT. 129/06 B. EDILIZIA E URBANISTICA - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - AREE DESTINATE AD ESSERE ESPROPRIATE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI - DIRETTA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEL PROPRIETARIO IN ALTERNATIVA ALL'INTERVENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE CHE L'ACCORDO STIPULATO CON IL COMUNE ABBIA NATURA DI VINCOLO ESPROPRIATIVO - RICORSO DEL GOVERNO - DIFETTO DI QUALSIVOGLIA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 13, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, censurato in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in quanto manca ogni motivazione circa la sua asserita illegittimità. La norma si limita, infatti, a stabilire che non costituiscono vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi. Nessun legame emerge tra tale disposizione e le questioni di legittimità costituzionale prospettate dall'Avvocatura dello Stato.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 9  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte