Sentenza 129/2006 (ECLI:IT:COST:2006:129)
Massima numero 30296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  23/03/2006;  Decisione del  23/03/2006
Deposito del 28/03/2006; Pubblicazione in G. U. 05/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30294  30295  30297  30298  30299


Titolo
SENT. 129/06 C. EDILIZIA E URBANISTICA - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - AREE DESTINATE AD ESSERE ESPROPRIATE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI - REALIZZAZIONE DIRETTA, DA PARTE DEL PROPRIETARIO, DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CUI ATTUAZIONE È PREORDINATO IL VINCOLO - OBBLIGO DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER TUTTI I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DEL GOVERNO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure di evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici prevede che in ogni caso, quando si realizzi un'opera per importi uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all'appalto debba adottare procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente, sia che si tratti di ente pubblico che di soggetto privato, il quale, secondo la Corte di Giustizia delle Comunità europee, assume la veste di "titolare di un mandato espresso", conferito dall'ente pubblico che vuole realizzare l'opera. La fattispecie configurata dalle norme regionali impugnate è assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie de quibus, poiché si tratta di accordi che i privati, proprietari di aree destinate ad espropriazione per la realizzazione di servizi pubblici, possono stipulare con il Comune competente, in base ai quali i proprietari possono realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico, diventando, così, "titolari di in mandato espresso" conferito dal Comune. Pertanto, le direttive comunitarie devono essere osservate anche nell'ipotesi in cui sia assegnato al privato il compito di realizzare direttamente l'opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, in quanto fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per valutare la conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost. Conseguentemente, la mancata previsione, nelle norme impugnate, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria determina la loro illegittimità costituzionale.

- Sulla qualificazione delle direttive come norme interposte v., citate, sentenze n. 406/2005, n. 7 e 166/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 9  co. 12

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 11  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte

direttiva Cons. CEE  18/06/1992  n. 50  art.   

direttiva Cons. CEE  14/06/1993  n. 36  art.   

direttiva Cons. CEE  14/06/1993  n. 37  art.   

direttiva Cons. CEE  14/06/1993  n. 38  art.