Sentenza 129/2006 (ECLI:IT:COST:2006:129)
Massima numero 30297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
23/03/2006; Decisione del
23/03/2006
Deposito del 28/03/2006; Pubblicazione in G. U. 05/04/2006
Titolo
SENT. 129/06 D. EDILIZIA E URBANISTICA - CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - PREDISPOSIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI GENERALI PER IL RIASSETTO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI, NONCHÉ DELLE DIRETTIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE ANZICHÉ ALLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 129/06 D. EDILIZIA E URBANISTICA - CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - PREDISPOSIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI GENERALI PER IL RIASSETTO DEL TERRITORIO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI, NONCHÉ DELLE DIRETTIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE ANZICHÉ ALLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione all'art. 55, comma 1, lettera b), e all'art. 57, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, censurati, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto attribuiscono alla Regione, e non allo Stato, la predisposizione degli indirizzi e dei criteri generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nonché delle direttive per la prevenzione del rischio sismico. Con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 il legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico in materia di prevenzione dei rischi. Così, l'art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuisce allo Stato "gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio", mentre le norme regionali impugnate attribuiscono alla Giunta regionale la definizione degli indirizzi per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici, indirizzi che devono confluire nel piano territoriale regionale. Dall'esame della suddetta normativa emerge che la Regione ha voluto solo disciplinare l'esercizio delle funzioni di prevenzione dei rischi nell'ambito del proprio territorio, ma ciò non implica un'invasione della sfera di competenza dello Stato, poiché la mancanza dell'esplicita menzione dell'obbligo di rispetto degli indirizzi nazionali non comporta la loro violazione.
- Sul fatto che il legislatore, con la legge n. 225 del 1992, abbia rinunciato "ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico" v., citata, sentenza n. 327/2003.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione all'art. 55, comma 1, lettera b), e all'art. 57, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, censurati, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto attribuiscono alla Regione, e non allo Stato, la predisposizione degli indirizzi e dei criteri generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nonché delle direttive per la prevenzione del rischio sismico. Con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 il legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico in materia di prevenzione dei rischi. Così, l'art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuisce allo Stato "gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio", mentre le norme regionali impugnate attribuiscono alla Giunta regionale la definizione degli indirizzi per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici, indirizzi che devono confluire nel piano territoriale regionale. Dall'esame della suddetta normativa emerge che la Regione ha voluto solo disciplinare l'esercizio delle funzioni di prevenzione dei rischi nell'ambito del proprio territorio, ma ciò non implica un'invasione della sfera di competenza dello Stato, poiché la mancanza dell'esplicita menzione dell'obbligo di rispetto degli indirizzi nazionali non comporta la loro violazione.
- Sul fatto che il legislatore, con la legge n. 225 del 1992, abbia rinunciato "ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico" v., citata, sentenza n. 327/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 19
co. 2
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 10
co. 1
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 55
co. 1
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 57
co. 1
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 57
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte