Sentenza 129/2006 (ECLI:IT:COST:2006:129)
Massima numero 30298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
23/03/2006; Decisione del
23/03/2006
Deposito del 28/03/2006; Pubblicazione in G. U. 05/04/2006
Titolo
SENT. 129/06 E. EDILIZIA E URBANISTICA - TELECOMUNICAZIONI - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - INSTALLAZIONE DI TORRI E TRALICCI PER IMPIANTI DI RADIO-RICETRASMITTENTI E DI RIPETITORI PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - 'ITER' AUTORIZZATORIO COMUNALE ULTERIORE RISPETTO A QUELLO GIÀ PREVISTO DALL'ART. 87 DEL D.LGS. N. 259 DEL 2003 - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI NELLA LEGGE STATALE, IN MATERIA DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 129/06 E. EDILIZIA E URBANISTICA - TELECOMUNICAZIONI - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - INSTALLAZIONE DI TORRI E TRALICCI PER IMPIANTI DI RADIO-RICETRASMITTENTI E DI RIPETITORI PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - 'ITER' AUTORIZZATORIO COMUNALE ULTERIORE RISPETTO A QUELLO GIÀ PREVISTO DALL'ART. 87 DEL D.LGS. N. 259 DEL 2003 - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI NELLA LEGGE STATALE, IN MATERIA DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 che sottopone l'installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e per ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Quest'ultima norma costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002 che, in materia di telecomunicazioni, prescrive la previsione di procedure tempestive per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, tempestività delle procedure che il legislatore nazionale ha posto come principio fondamentale operante nella materia "governo del territorio" di competenza legislativa concorrente. Pertanto, la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli spettanti all'ente locale nell'ambito del procedimento unificato, rappresenta un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti, in contrasto con le esigenze di tempestività e contenimento dei termini, con conseguente illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost..
- V., citata, sentenza n. 336/2005.
Illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 che sottopone l'installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e per ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Quest'ultima norma costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002 che, in materia di telecomunicazioni, prescrive la previsione di procedure tempestive per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, tempestività delle procedure che il legislatore nazionale ha posto come principio fondamentale operante nella materia "governo del territorio" di competenza legislativa concorrente. Pertanto, la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli spettanti all'ente locale nell'ambito del procedimento unificato, rappresenta un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti, in contrasto con le esigenze di tempestività e contenimento dei termini, con conseguente illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost..
- V., citata, sentenza n. 336/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 27
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 87