Sentenza 141/1969 (ECLI:IT:COST:1969:141)
Massima numero 3410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  13/11/1969;  Decisione del  13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3407  3408  3409  3411


Titolo
SENT. 141/69 D. FINANZA LOCALE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE TRASGRESSIONI NELLA MATERIA - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66 - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONCILIARE LA TRASGRESSIONE OVE RAVVISI L'INSUSSISTENZA DELLA FRODE - NON PRECLUDE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 102 E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'oblazione disciplinata dall'art. 66 del T.U. per la finanza locale, all'art. 235 R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, non contrasta con l'art. 112 della Carta. Non puo' ritenersi che la facolta' della pubblica Amministrazione di conciliare la trasgressione in caso ravvisi l'insussistenza della frode, precluda necessariamente l'esercizio dell'azione penale per delitto da parte degli organi che ne sono investiti, qualora ne ricorrano gli estremi. L'avvenuta oblazione non impedisce l'azione penale per un'imputazione a titolo di delitto, per fattispecie riconosciute diverse e delittuose dall'organo giudiziario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte