Sentenza 269/2022 (ECLI:IT:COST:2022:269)
Massima numero 45172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  10/11/2022;  Decisione del  10/11/2022
Deposito del 27/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45173  45174


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Pregiudizialità tra i giudizi incidentale e principale - Controllo successivo della Corte costituzionale - Esame limitato alla non implausibilità delle motivazioni del rimettente. (Classif. 112005).

Testo

Il requisito della rilevanza è segnato dal nesso di pregiudizialità che correla il giudizio incidentale a quello principale di merito, che implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Il postulato della pregiudizialità della questione richiede infatti che questa si concreti solo quando il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere. In particolare, il rimettente è chiamato a valutare, sia pure in via delibativa e prognostica, allo stato degli atti e dell'iter decisionale, la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai requisiti di attualità e rilevanza che sono, del pari, oggetto del controllo in sede di giudizio di legittimità costituzionale, destinato tuttavia quest'ultimo a fermarsi alla non implausibilità delle motivazioni addotte, ossia che il giudizio a quo possieda un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il remittente sia chiamato a decidere. (Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39594; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 270/2010 - mass. 34881).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte