Sentenza 86/2026 (ECLI:IT:COST:2026:86)
Massima numero 47532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  25/03/2026;  Decisione del  25/03/2026
Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47524  47525  47526  47527  47528  47529  47530  47531  47533  47534  47535  47536  47537  47538


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Prescrizioni riguardanti l'altezza interna degli edifici e i parametri di aeroilluminazione - Ratio - Tutela del diritto alla salute nel contesto dell'abitazione, spazio di importanza vitale nell'esistenza di ogni persona - Necessità di applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che prevede deroghe ai requisiti di aeroilluminazione). (Classif. 090010).

Testo

Le prescrizioni riguardanti l’altezza interna degli edifici, al pari dei parametri di aeroilluminazione, perseguono l’essenziale finalità di conformare l’attività edilizia e, in tale ambito, apprestano misure volte anche a garantire il diritto alla salute nel contesto dell’abitazione, spazio di importanza vitale nell’esistenza di ogni persona. Pertanto, la disciplina dei requisiti igienico-sanitari, compresa quella su quelli di aeroilluminazione deve trovare omogenea applicazione sull’intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 119/2024 - mass. 46285; S. 124/2021).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 32 Cost., l’art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, impugnato dal Governo nella parte in cui, introducendo l’art. 7-quater, commi 3, lett. d ed e, e 6, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, consente deroghe di carattere generalizzato ai parametri di aeroilluminazione del d.m. 5 luglio 1975 per gli immobili esistenti alla sua data di entrata in vigore e per quelli successivi a tale data e preesistenti a quella del 24 maggio 2024. Le prescrizioni del citato d.m. 5 luglio 1975 – di natura tecnica e costituenti corpo unico con quanto disposto dall’art. 218 del r.d. n. 1265 del 1934 – mirano a salvaguardare la salubrità e l’abitabilità degli ambienti e sono dunque inscindibilmente connesse all’attuazione dell’art. 32 Cost. Pertanto, in ragione del rilievo costituzionale del bene tutelato attraverso le prescrizioni del d.m. 5 luglio 1975, queste non possono essere derogate in via generalizzata dalle regioni, anche se a statuto speciale, perché ciò determina un vulnus al diritto fondamentale alla salute).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  17/06/2025  n. 18  art. 12  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  11/10/1985  n. 23  art. 7  co. 3

legge della Regione autonoma Sardegna  11/10/1985  n. 23  art. 7  co. 3

legge della Regione autonoma Sardegna  11/10/1985  n. 23  art. 7  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte