Regioni (competenza esclusiva statale) - In genere - Materie di natura non trasversale - Preclusione di interventi da parte del legislatore regionale e provinciale, anche se con mera riproduzione o rinvio alle disposizioni statali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione del t.u. turismo della Regione Toscana che suddivide l'albo regionale di maestro di sci per specialità in sezioni). (Classif. 216001).
È preclusa alle regioni l’intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali. In particolare, è preclusa ai legislatori regionali la riproduzione della legislazione statale di principio, nella specie delle disposizioni recanti l’indicazione dei requisiti di iscrizione agli albi. (Precedenti: S. 158/2025 - mass. 47005; S. 50/2024 - mass. 46034; S. 239/2022 - mass. 45190; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 271/2009 - mass. 34010; S. 128/1963 - mass. 1937).
In linea generale, nelle materie di potestà legislativa concorrente – pur se non si può ritenere di per sé costituzionalmente illegittima la disposizione regionale che richiama i principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale vigente, precisando gli estremi della normativa statale di riferimento alla quale è tenuta ad adeguarsi, o che si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo previsto dalla legislazione statale di principio – il carattere meramente ripetitivo delle previsioni statali non è elemento di per sé idoneo a far superare il test di costituzionalità. L’indebita ingerenza nella sfera di attribuzione statale deve, infatti, ritenersi esclusa solo allorché l’intervento regionale richiami, in modo più o meno analitico, il contenuto della normativa statale di principio, in funzione direttamente attuativa della stessa, ossia quando la ripetizione del principio (statale) sia funzionale alla previsione della normativa di dettaglio (regionale); quando, invece, tale nesso funzionale manca, ossia quando la riproduzione della normativa di principio non è direttamente e specificamente volta all’introduzione della normativa regionale di dettaglio, l’intervento regionale si configura come un’indebita invasione di un ambito riservato alla competenza legislativa statale. (Precedenti: S. 108/2025 - mass. 46878; S. 290/2019 - mass. 42831; S. 66/2017 - mass. 39875).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale definisce la figura professionale del maestro di sci e riproduce testualmente il contenuto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 81 del 1991, cui fa espresso richiamo la disposizione impugnata. La ripetizione dei contenuti della legge statale ad opera della disposizione impugnata dal governo, che si inserisce nel t.u. turismo, non è conforme al riparto costituzionale delle competenze legislative. La Regione non si è limitata ad un puro e semplice richiamo alle norme statali, ma riproducendone esattamente il contenuto ha fatto proprie le regole relative, esercitando in ordine ad esse la propria potestà legislativa e imprimendo quindi alle stesse una forza propria di legge ulteriore e diversa da quella originaria, cioè la forza di legge regionale. Pertanto, nel riprodurre la normativa statale recante la definizione del maestro di sci, l’impugnato art. 111, comma 1, ha duplicato tale definizione e le ha impresso la forza della legge regionale).