Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Prescrizioni riguardanti l'altezza interna degli edifici e i parametri di aeroilluminazione - Ratio - Tutela del diritto alla salute nel contesto dell'abitazione, spazio di importanza vitale nell'esistenza di ogni persona - Necessità di applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che prevede deroghe ai requisiti di aeroilluminazione). (Classif. 090010).
Le prescrizioni riguardanti l’altezza interna degli edifici, al pari dei parametri di aeroilluminazione, perseguono l’essenziale finalità di conformare l’attività edilizia e, in tale ambito, apprestano misure volte anche a garantire il diritto alla salute nel contesto dell’abitazione, spazio di importanza vitale nell’esistenza di ogni persona. Pertanto, la disciplina dei requisiti igienico-sanitari, compresa quella su quelli di aeroilluminazione deve trovare omogenea applicazione sull’intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 119/2024 - mass. 46285; S. 124/2021).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 32 Cost., l’art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, impugnato dal Governo nella parte in cui, introducendo l’art. 7-quater, commi 3, lett. d ed e, e 6, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, consente deroghe di carattere generalizzato ai parametri di aeroilluminazione del d.m. 5 luglio 1975 per gli immobili esistenti alla sua data di entrata in vigore e per quelli successivi a tale data e preesistenti a quella del 24 maggio 2024. Le prescrizioni del citato d.m. 5 luglio 1975 – di natura tecnica e costituenti corpo unico con quanto disposto dall’art. 218 del r.d. n. 1265 del 1934 – mirano a salvaguardare la salubrità e l’abitabilità degli ambienti e sono dunque inscindibilmente connesse all’attuazione dell’art. 32 Cost. Pertanto, in ragione del rilievo costituzionale del bene tutelato attraverso le prescrizioni del d.m. 5 luglio 1975, queste non possono essere derogate in via generalizzata dalle regioni, anche se a statuto speciale, perché ciò determina un vulnus al diritto fondamentale alla salute).