Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle relative tecniche - Regolamentazione per mezzo della legge n. 40 del 2004 - Ricercato bilanciamento di interessi, ispirato al principio di precauzione nell'interesse dei futuri nati, con riferimento alle coppie rispondenti ai presupposti della procreazione naturale affette da sterilità o infertilità patologiche o che possano trasmettere malattie genetiche - Espressione della discrezionalità del legislatore - Conseguente possibilità di future diverse soluzioni - Sindacabilità, da parte della Corte costituzionale, della manifesta irragionevolezza e della sproporzione delle scelte adottate. (Classif. 202001).
La perimetrazione teleologica della regolamentazione dell’accesso alla PMA è rimessa alla discrezionalità del legislatore, coinvolgendo tale materia il rapporto tra la funzione regolatoria del diritto e le potenzialità insite in una tecnica con implicazioni bioetiche e riverberi sociali, riguardanti i rapporti interpersonali e familiari. Alla Corte costituzionale compete accertare che non siano superati, in relazione all’interesse che si assume leso, i limiti della manifesta irragionevolezza e sproporzione, tenuto conto anche dell’evoluzione dell’ordinamento. (Precedente: S. 221/2019 - mass. 41565).
Con la legge n. 40 del 2004 il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi, ispirato al principio di precauzione, da un lato, non intendendo creare una distanza eccessiva rispetto al modello della generazione naturale della vita – da cui il riferimento a coppie di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, viventi, che siano, tuttavia, affette da sterilità o infertilità patologiche o che possano trasmettere malattie genetiche – e, dall’altro, proteggendo l’interesse dei futuri nati, associando la loro migliore tutela, in astratto, alla presenza di futuri genitori identificati nella coppia di maggiorenni uniti da un legame affettivo (matrimonio o convivenza). Posto, però, che la Costituzione non abbraccia solo tali ultimi modelli e che la stessa nozione di famiglia – dotata della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, da interpretare tenendo conto delle trasformazioni dell’ordinamento e dell’evoluzione della società – non si può ritenere cristallizzata all’epoca della sua entrata in vigore, tale soluzione non configura una scelta costituzionalmente obbligata. Non è stata, a tal proposito, esclusa la capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali. (Precedenti: S. 68/2025 - mass. 46863; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 229/2015 - mass. 38598; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 162/2014 - mass. 37994; S. 138/2010 - mass. 34577; S. 151/2009 - mass. 33414; S. 45/2005 - mass. 29124; S. 347/1998).