Ordinanza 131/2006 (ECLI:IT:COST:2006:131)
Massima numero 30301
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
23/03/2006; Decisione del
23/03/2006
Deposito del 28/03/2006; Pubblicazione in G. U. 05/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 131/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN SENATORE PER IL DELITTO DI CALUNNIA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI POTENZA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 131/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN SENATORE PER IL DELITTO DI CALUNNIA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI POTENZA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E' ammissibile, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica avverso la delibera, adottata nella seduta del 28 maggio 2003, di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dei fatti per i quali l'allora senatore Rocco Loreto è sottoposto a procedimento penale, relativamente al delitto di calunnia, ai danni del magistrato Matteo Di Giorgio, perché concernenti opinioni da lui espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del conflitto, atteso che sia il Giudice ricorrente che il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e che viene denunciata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., e dal ricorso si rilevano le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia».
E' ammissibile, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica avverso la delibera, adottata nella seduta del 28 maggio 2003, di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dei fatti per i quali l'allora senatore Rocco Loreto è sottoposto a procedimento penale, relativamente al delitto di calunnia, ai danni del magistrato Matteo Di Giorgio, perché concernenti opinioni da lui espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del conflitto, atteso che sia il Giudice ricorrente che il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e che viene denunciata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., e dal ricorso si rilevano le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia».
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3