Sentenza 132/2006 (ECLI:IT:COST:2006:132)
Massima numero 30302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
23/03/2006; Decisione del
23/03/2006
Deposito del 31/03/2006; Pubblicazione in G. U. 05/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 132/06. IMPIEGO PUBBLICO - FONTI DEL DIRITTO - NORME DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DELLA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI, E DELLA MATERIA RELATIVA AI DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELL'ASSETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE PREVISTE DALLO STATUTO REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 132/06. IMPIEGO PUBBLICO - FONTI DEL DIRITTO - NORME DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DELLA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI, E DELLA MATERIA RELATIVA AI DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELL'ASSETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE PREVISTE DALLO STATUTO REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol 22 dicembre 2004, n. 7, nella parte in cui dispone, al comma 1, che le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'ordinamento del personale dei Comuni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei Comuni stessi e dei principi generali nello stesso comma enunciati; al comma 2, che le Province regolano le funzioni dei dirigenti e dei segretari comunali; e, per questi ultimi, enuncia ai commi 3 e 4 i principi che le Province di Bolzano e di Trento sono, rispettivamente, tenute ad osservare. La norma regionale impugnata, infatti, viola l'assetto delle competenze legislative della Regione e delle Province autonome delineato dallo Statuto, in quanto ha attribuito alle due Province autonome il compito di disciplinare la materia con proprie leggi, demandando, in tal guisa, alle Province l'esercizio di una potestà legislativa attribuita dallo statuto, unica fonte della potestà legislativa tanto della Regione quanto delle Province, alla Regione stessa.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol 22 dicembre 2004, n. 7, nella parte in cui dispone, al comma 1, che le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'ordinamento del personale dei Comuni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei Comuni stessi e dei principi generali nello stesso comma enunciati; al comma 2, che le Province regolano le funzioni dei dirigenti e dei segretari comunali; e, per questi ultimi, enuncia ai commi 3 e 4 i principi che le Province di Bolzano e di Trento sono, rispettivamente, tenute ad osservare. La norma regionale impugnata, infatti, viola l'assetto delle competenze legislative della Regione e delle Province autonome delineato dallo Statuto, in quanto ha attribuito alle due Province autonome il compito di disciplinare la materia con proprie leggi, demandando, in tal guisa, alle Province l'esercizio di una potestà legislativa attribuita dallo statuto, unica fonte della potestà legislativa tanto della Regione quanto delle Province, alla Regione stessa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
22/12/2004
n. 7
art. 55
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 65
Altri parametri e norme interposte