Sentenza 133/2006 (ECLI:IT:COST:2006:133)
Massima numero 30304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  23/03/2006;  Decisione del  23/03/2006
Deposito del 31/03/2006; Pubblicazione in G. U. 05/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30303  30305


Titolo
SENT. 133/06 B. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - DEDOTTA CARENZA ATTUALE DI INTERESSE - REIEZIONE.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, col quale una Regione sollevi in via principale una questione di legittimità costituzionale, per carenza attuale di interesse, sino a quando non intervengano atti di attuazione della legge impugnata, in quanto le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 Cost.. La lesione della sfera di competenza che la ricorrente denunci presuppone, infatti, la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia applicabile, ancorché non immediatamente.

- Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale di una legge, ancorché "non immediatamente" applicabile, v. sentenza n. 234/2005.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte