Sentenza 142/1969 (ECLI:IT:COST:1969:142)
Massima numero 3416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
13/11/1969; Decisione del
13/11/1969
Deposito del 20/11/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/69 E. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIA - REGIME GIURIDICO DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI - LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1966, N. 5 - SOTTOPOSIZIONE DI UNA PARTE DEL TERRITORIO REGIONALE ALLA IDENTICA DISCIPLINA STATALE PREVISTA PER LE LOCALITA' RIENTRANTI NELLA ZONA - EQUIPARAZIONE LEGALE ATTUATA MEDIANTE RINVIO ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE INFORMANO L'ORDINAMENTO GIURIDICO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 142/69 E. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIA - REGIME GIURIDICO DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI - LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1966, N. 5 - SOTTOPOSIZIONE DI UNA PARTE DEL TERRITORIO REGIONALE ALLA IDENTICA DISCIPLINA STATALE PREVISTA PER LE LOCALITA' RIENTRANTI NELLA ZONA - EQUIPARAZIONE LEGALE ATTUATA MEDIANTE RINVIO ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE INFORMANO L'ORDINAMENTO GIURIDICO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La Regione Friuli-Venezia Giulia con la legge 10 maggio 1966, n. 5, non ha violato "i principi che informano il nostro ordinamento giuridico" per aver modificato i confini della zona delle Alpi senza i pareri prescritti dall'art. 5 del T.U. del 1939, in quanto essa non ha sostituito una propria legge ai concreti provvedimenti amministrativi che sarebbero, fuori della Regione, di competenza del Ministro dell'agricoltura e foreste, ma, legiferando per relationem, ha sottoposto una parte del suo territorio alla medesima identica disciplina prevista dalla legge statale per le localita' rientranti nella zona faunistica delle Alpi: la vera portata di questa legge regionale sta in una equiparazione legale, ai fini della disciplina della caccia, del territorio di Udine e Pordenone agli altri territori nei quali vige quello speciale regime giuridico.
La Regione Friuli-Venezia Giulia con la legge 10 maggio 1966, n. 5, non ha violato "i principi che informano il nostro ordinamento giuridico" per aver modificato i confini della zona delle Alpi senza i pareri prescritti dall'art. 5 del T.U. del 1939, in quanto essa non ha sostituito una propria legge ai concreti provvedimenti amministrativi che sarebbero, fuori della Regione, di competenza del Ministro dell'agricoltura e foreste, ma, legiferando per relationem, ha sottoposto una parte del suo territorio alla medesima identica disciplina prevista dalla legge statale per le localita' rientranti nella zona faunistica delle Alpi: la vera portata di questa legge regionale sta in una equiparazione legale, ai fini della disciplina della caccia, del territorio di Udine e Pordenone agli altri territori nei quali vige quello speciale regime giuridico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte