Sentenza 269/2022 (ECLI:IT:COST:2022:269)
Massima numero 45173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
10/11/2022; Decisione del
10/11/2022
Deposito del 27/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Titolo
Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Possibilità, a seguito della domanda giudiziale di rettificazione, di notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio al partner della precedente unione civile contratta con la persona interessata e di ordinare al competente ufficiale dello stato civile la trascrizione del matrimonio invece dello scioglimento dell'unione, previa dichiarazione congiunta delle parti, con conseguente trascrizione del matrimonio con le eventuali annotazioni relative al cognome e al regime patrimoniale - Omessa previsione - Denunciata violazione degli obblighi internazionali con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, come interpretati dalla Corte EDU, nonché disparità di trattamento - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 243002).
Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Possibilità, a seguito della domanda giudiziale di rettificazione, di notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio al partner della precedente unione civile contratta con la persona interessata e di ordinare al competente ufficiale dello stato civile la trascrizione del matrimonio invece dello scioglimento dell'unione, previa dichiarazione congiunta delle parti, con conseguente trascrizione del matrimonio con le eventuali annotazioni relative al cognome e al regime patrimoniale - Omessa previsione - Denunciata violazione degli obblighi internazionali con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, come interpretati dalla Corte EDU, nonché disparità di trattamento - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 243002).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, 31, commi 3 e 4-bis, del d.lgs. n. 150 del 2011, e 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, il quale, trattato dal rimettente come una sorta di statuto unico, non attribuisce alla coppia omoaffettiva - che, unita civilmente, abbia conosciuto la rettifica anagrafica del sesso di uno dei suoi componenti - il diritto, nell'acquisita eterosessualità, di transitare verso il matrimonio, senza interruzione del pregresso vincolo, così conservando diritti ed obblighi in precedenza maturati. Da un lato il rimettente non ha effettuato alcuna indagine sulla sussistenza delle condizioni richieste perché l'attore potesse essere autorizzato ad acquisire una nuova identità di genere, avendo del tutto obliterato l'esame della domanda dell'attore, senza farsi carico della esigenza di svolgere un approfondimento in ordine alla effettiva necessità di un siffatto trattamento, quindi procedendo alla illustrazione dei propri dubbi di illegittimità costituzionale in via del tutto ipotetica; dall'altro, non risulta alcuna manifestazione della volontà del partner dell'attore nel giudizio principale di convertire l'unione civile in matrimonio, quando invece sarebbe stata necessaria la dichiarazione congiunta dei contraenti dell'unione civile in tal senso. Né l'acquisizione di tale manifestazione di volontà, infine, sarebbe stata ostacolata dalla mancata previsione della partecipazione al giudizio del partner dell'attore, perché questi avrebbe potuto esservi convenuto, su iniziativa dell'attore o iussu iudicis, secondo le regole generali del processo civile. (Precedenti: S. 170/2014 - mass. 38016; S. 138/2010 - mass. 34577).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, 31, commi 3 e 4-bis, del d.lgs. n. 150 del 2011, e 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, il quale, trattato dal rimettente come una sorta di statuto unico, non attribuisce alla coppia omoaffettiva - che, unita civilmente, abbia conosciuto la rettifica anagrafica del sesso di uno dei suoi componenti - il diritto, nell'acquisita eterosessualità, di transitare verso il matrimonio, senza interruzione del pregresso vincolo, così conservando diritti ed obblighi in precedenza maturati. Da un lato il rimettente non ha effettuato alcuna indagine sulla sussistenza delle condizioni richieste perché l'attore potesse essere autorizzato ad acquisire una nuova identità di genere, avendo del tutto obliterato l'esame della domanda dell'attore, senza farsi carico della esigenza di svolgere un approfondimento in ordine alla effettiva necessità di un siffatto trattamento, quindi procedendo alla illustrazione dei propri dubbi di illegittimità costituzionale in via del tutto ipotetica; dall'altro, non risulta alcuna manifestazione della volontà del partner dell'attore nel giudizio principale di convertire l'unione civile in matrimonio, quando invece sarebbe stata necessaria la dichiarazione congiunta dei contraenti dell'unione civile in tal senso. Né l'acquisizione di tale manifestazione di volontà, infine, sarebbe stata ostacolata dalla mancata previsione della partecipazione al giudizio del partner dell'attore, perché questi avrebbe potuto esservi convenuto, su iniziativa dell'attore o iussu iudicis, secondo le regole generali del processo civile. (Precedenti: S. 170/2014 - mass. 38016; S. 138/2010 - mass. 34577).
Atti oggetto del giudizio
legge
20/05/2016
n. 76
art. 1
co. 26
decreto legislativo
01/09/2011
n. 150
art. 31
co. 3
decreto legislativo
01/09/2011
n. 150
art. 31
co. 4
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/2000
n. 396
art. 70
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 8
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 14