Sentenza 166/1963 (ECLI:IT:COST:1963:166)
Massima numero 2010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  06/12/1963;  Decisione del  06/12/1963
Deposito del 19/12/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 166/63. CREDITO FONDIARIO ED AGRARIO - MUTUI - INADEMPIENZA DEL MUTUATARIO - ESECUZIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. (COST., ARTT. 3 E 24 PRIMO COMMA; R.D. 16 LUGLIO 1904, N. 646, ART. 39).

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 39 del T.U. delle leggi sul credito agrario, approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, che concede agli istituti di credito la facolta' di chiedere esecutivamente il pagamento integrale delle somme concesse in mutuo senza previa pronuncia da parte del giudice in ordine alla risoluzione del relativo contratto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte