Sentenza 52/1984 (ECLI:IT:COST:1984:52)
Massima numero 14733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
28/02/1984; Decisione del
28/02/1984
Deposito del 07/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/84 C. CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI STATALI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE E RICORSO ALLE SEZIONI RIUNITE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 52/84 C. CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI STATALI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE E RICORSO ALLE SEZIONI RIUNITE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti del doppio grado di giurisdizione o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima, avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento per i dipendenti statali rispetto ai dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, soggetti, in materia, ad altra normativa. E', infatti, diversa la situazione dei dipendenti statali che percepiscono il trattamento pensionistico dallo Stato da quella dei dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, nonche' di altri che possono ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS.
La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti del doppio grado di giurisdizione o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima, avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento per i dipendenti statali rispetto ai dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, soggetti, in materia, ad altra normativa. E', infatti, diversa la situazione dei dipendenti statali che percepiscono il trattamento pensionistico dallo Stato da quella dei dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, nonche' di altri che possono ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte