Ordinanza 142/2006 (ECLI:IT:COST:2006:142)
Massima numero 30317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
03/04/2006; Decisione del
03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Titolo
ORD. 142/06 A. PROCESSO PENALE - STRANIERO - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER AVVENUTA ESPULSIONE - ADOZIONE CONSENTITA NEI SOLI CASI IN CUI NON SIA STATA ANCORA INSTAURATA LA FASE DEL GIUDIZIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - RILEVANZA FUTURA ED IPOTETICA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 142/06 A. PROCESSO PENALE - STRANIERO - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER AVVENUTA ESPULSIONE - ADOZIONE CONSENTITA NEI SOLI CASI IN CUI NON SIA STATA ANCORA INSTAURATA LA FASE DEL GIUDIZIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - RILEVANZA FUTURA ED IPOTETICA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di emettere sentenza di non luogo a procedere qualora, a seguito del rilascio del nulla osta, sia acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dell'imputato. La rilevanza della questione nel giudizio a quo è, infatti, solo futura ed ipotetica: il rimettente invoca una pronuncia che consenta al giudice del dibattimento di emettere sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dell'imputato, però formula il quesito di costituzionalità prima del dibattimento, in sede di discussione sulla richiesta di rilascio del nulla osta, con la conseguenza che la questione risulta palesemente prematura.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di emettere sentenza di non luogo a procedere qualora, a seguito del rilascio del nulla osta, sia acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dell'imputato. La rilevanza della questione nel giudizio a quo è, infatti, solo futura ed ipotetica: il rimettente invoca una pronuncia che consenta al giudice del dibattimento di emettere sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dell'imputato, però formula il quesito di costituzionalità prima del dibattimento, in sede di discussione sulla richiesta di rilascio del nulla osta, con la conseguenza che la questione risulta palesemente prematura.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte