Ordinanza 142/2006 (ECLI:IT:COST:2006:142)
Massima numero 30318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
03/04/2006; Decisione del
03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Titolo
ORD. 142/06 B. PROCESSO PENALE - STRANIERO - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER AVVENUTA ESPULSIONE - ADOZIONE CONSENTITA NEI SOLI CASI IN CUI NON SIA STATA ANCORA INSTAURATA LA FASE DEL GIUDIZIO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 142/06 B. PROCESSO PENALE - STRANIERO - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER AVVENUTA ESPULSIONE - ADOZIONE CONSENTITA NEI SOLI CASI IN CUI NON SIA STATA ANCORA INSTAURATA LA FASE DEL GIUDIZIO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui subordina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione, alla condizione negativa che non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, impedendo, così, al giudice del dibattimento la declaratoria di improcedibilità. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore stabilire gli effetti e i limiti temporali, in relazione all'azione penale, delle cause estintive del reato e ciò vale anche per l'istituto di cui all'art. 13, comma 3-quater, che rappresenta una condizione di procedibilità atipica, giustificata dal minor interesse dello Stato a perseguire soggetti non più presenti sul territorio. Non può considerarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitraria la scelta del legislatore di circoscrivere l'operatività di detta condizione di procedibilità ai casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio. In tale prospettiva, la disparità di trattamento denunciata si risolve in una disparità di mero fatto, inidonea a fondare un giudizio per violazione del principio di eguaglianza.
- Sull'inidoneità delle disparità di mero fatto a fondare giudizi di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 155 del 2005 e n. 173 del 2003.
- In ordine alla discrezionalità legislativa nello stabilire limiti ed effetti delle cause estintive del reato v., citate, sentenza n. 85/1998, ordinanze n. 219/1997, n. 137 e 294/1996.
- Sulla discrezionalità legislativa in ordine alle cause sopravvenute di non punibilità legate a condotte lato sensu riparatorie v., citata, ordinanza n. 155/2005.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui subordina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione, alla condizione negativa che non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, impedendo, così, al giudice del dibattimento la declaratoria di improcedibilità. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore stabilire gli effetti e i limiti temporali, in relazione all'azione penale, delle cause estintive del reato e ciò vale anche per l'istituto di cui all'art. 13, comma 3-quater, che rappresenta una condizione di procedibilità atipica, giustificata dal minor interesse dello Stato a perseguire soggetti non più presenti sul territorio. Non può considerarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitraria la scelta del legislatore di circoscrivere l'operatività di detta condizione di procedibilità ai casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio. In tale prospettiva, la disparità di trattamento denunciata si risolve in una disparità di mero fatto, inidonea a fondare un giudizio per violazione del principio di eguaglianza.
- Sull'inidoneità delle disparità di mero fatto a fondare giudizi di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 155 del 2005 e n. 173 del 2003.
- In ordine alla discrezionalità legislativa nello stabilire limiti ed effetti delle cause estintive del reato v., citate, sentenza n. 85/1998, ordinanze n. 219/1997, n. 137 e 294/1996.
- Sulla discrezionalità legislativa in ordine alle cause sopravvenute di non punibilità legate a condotte lato sensu riparatorie v., citata, ordinanza n. 155/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte