Ordinanza 142/2006 (ECLI:IT:COST:2006:142)
Massima numero 30320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  03/04/2006;  Decisione del  03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30317  30318  30319


Titolo
ORD. 142/06 D. PROCESSO PENALE - STRANIERO - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER AVVENUTA ESPULSIONE - ADOZIONE CONSENTITA NEI SOLI CASI IN CUI NON SIA STATA ANCORA INSTAURATA LA FASE DEL GIUDIZIO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' E CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato in riferimento all'art. 3 Cost., dal momento che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo ed è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione.

- V., citate, ex plurimis, sentenza n. 432/2005 e ordinanza n. 333/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  27/07/1998  n. 286  art. 13  co. 3

legge  30/07/2002  n. 189  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte