Ordinanza 144/2006 (ECLI:IT:COST:2006:144)
Massima numero 30323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
03/04/2006; Decisione del
03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 144/06. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE - DEPOSITO DEGLI ATTI OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - SANZIONE DELL'INAMMISSIBILITÀ - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA RICORRENTE E RESISTENTE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO E DELLA PARITÀ DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 144/06. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE - DEPOSITO DEGLI ATTI OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - SANZIONE DELL'INAMMISSIBILITÀ - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA RICORRENTE E RESISTENTE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO E DELLA PARITÀ DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 22 dello stesso decreto, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente che non avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, così determinando, secondo il rimettente, un'ingiustificata disparità di trattamento delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e del resistente nel processo tributario e violando i principi del giusto processo. Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione è evidente riflesso della diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge attribuisce a ricorrente e resistente. Non sussiste neppure violazione dell'art. 111 Cost., dal momento che la tardiva costituzione del convenuto può dar luogo, se la legge lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad un'irreversibile dichiarazione di contumacia.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 22 dello stesso decreto, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente che non avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, così determinando, secondo il rimettente, un'ingiustificata disparità di trattamento delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e del resistente nel processo tributario e violando i principi del giusto processo. Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione è evidente riflesso della diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge attribuisce a ricorrente e resistente. Non sussiste neppure violazione dell'art. 111 Cost., dal momento che la tardiva costituzione del convenuto può dar luogo, se la legge lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad un'irreversibile dichiarazione di contumacia.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 23
co.
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte