Ordinanza 145/2006 (ECLI:IT:COST:2006:145)
Massima numero 30324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/04/2006; Decisione del
03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
30325
Titolo
ORD. 145/06 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DEFINIZIONE FISCALE AGEVOLATA - RICORSI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO CONCERNENTI PERIODI D'IMPOSTA ANTERIORI AL 2002, NOTIFICATI DOPO IL 1° GENNAIO 2003 E RIFERITI A PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE ANTERIORI AL 1° GENNAIO 2003 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE SINO AL 19 APRILE 2004 - MANCATA APPLICAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - CENSURA DI NORMA DI CUI IL GIUDICE 'A QUO' NON DEVE FARE APPLICAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 145/06 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DEFINIZIONE FISCALE AGEVOLATA - RICORSI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO CONCERNENTI PERIODI D'IMPOSTA ANTERIORI AL 2002, NOTIFICATI DOPO IL 1° GENNAIO 2003 E RIFERITI A PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE ANTERIORI AL 1° GENNAIO 2003 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE SINO AL 19 APRILE 2004 - MANCATA APPLICAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - CENSURA DI NORMA DI CUI IL GIUDICE 'A QUO' NON DEVE FARE APPLICAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove prevede la sospensione dal 1° gennaio 2004 al 19 aprile 2004 dei termini di impugnazione dei soli avvisi di accertamento per i quali al 1° gennaio 2004 non erano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso. La norma censurata, infatti, non deve essere applicata dal giudice a quo, chiamato a decidere solo del periodo d'imposta relativo al 1998, anteriore, perciò, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, cui si riferisce l'art. 2, comma 48.
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove prevede la sospensione dal 1° gennaio 2004 al 19 aprile 2004 dei termini di impugnazione dei soli avvisi di accertamento per i quali al 1° gennaio 2004 non erano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso. La norma censurata, infatti, non deve essere applicata dal giudice a quo, chiamato a decidere solo del periodo d'imposta relativo al 1998, anteriore, perciò, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, cui si riferisce l'art. 2, comma 48.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 2
co. 48
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte