Ordinanza 148/2006 (ECLI:IT:COST:2006:148)
Massima numero 30329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/04/2006; Decisione del
03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Titolo
ORD. 148/06 A. IMPOSTE E TASSE - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - AUTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2002 ALLE REGIONI A MAGGIORARE L'ALIQUOTA IN MISURA SUPERIORE ALLO 0,5% DEL REDDITO IMPONIBILE SENZA ALCUN LIMITE MASSIMO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FISCALE TRA I CITTADINI - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEI GIUDIZI PRINCIPALI PER INAPPLICABILITÀ 'RATIONE TEMPORIS' DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 148/06 A. IMPOSTE E TASSE - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - AUTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2002 ALLE REGIONI A MAGGIORARE L'ALIQUOTA IN MISURA SUPERIORE ALLO 0,5% DEL REDDITO IMPONIBILE SENZA ALCUN LIMITE MASSIMO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FISCALE TRA I CITTADINI - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEI GIUDIZI PRINCIPALI PER INAPPLICABILITÀ 'RATIONE TEMPORIS' DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, nella parte in cui - limitatamente all'anno 2002 e in deroga ai termini e alle modalità previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 - autorizza le Regioni a maggiorare con propria legge l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile ai fini di tale imposta e, quindi, senza alcun limite massimo. Le ordinanze di rimessione, infatti, sono carenti di motivazione in ordine alla rilevanza, posto che la norma censurata consente il superamento del limite massimo dell'aliquota dell'addizionale regionale solo per l'anno 2002 e, dunque, non è applicabile ratione temporis nei giudizi principali.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, nella parte in cui - limitatamente all'anno 2002 e in deroga ai termini e alle modalità previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 - autorizza le Regioni a maggiorare con propria legge l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile ai fini di tale imposta e, quindi, senza alcun limite massimo. Le ordinanze di rimessione, infatti, sono carenti di motivazione in ordine alla rilevanza, posto che la norma censurata consente il superamento del limite massimo dell'aliquota dell'addizionale regionale solo per l'anno 2002 e, dunque, non è applicabile ratione temporis nei giudizi principali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
18/09/2001
n. 347
art. 4
co. 3
legge
16/11/2001
n. 405
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte