Ordinanza 148/2006 (ECLI:IT:COST:2006:148)
Massima numero 30330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/04/2006;  Decisione del  03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30329  30331


Titolo
ORD. 148/06 B. IMPOSTE E TASSE - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - AUTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2002 ALLE REGIONI A MAGGIORARE L'ALIQUOTA IN MISURA SUPERIORE ALLO 0,5% DEL REDDITO IMPONIBILE SENZA ALCUN LIMITE MASSIMO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FISCALE TRA I CITTADINI - EVOCAZIONE DI PARAMETRO INCONFERENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, nella parte in cui - limitatamente all'anno 2002 e in deroga ai termini e alle modalità previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 - autorizza le Regioni a maggiorare con propria legge l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in misura superiore allo 0,5% del reddito imponibile ai fini di tale imposta e, quindi, senza alcun limite massimo. Il richiamo, infatti, al parametro di cui all'art. 119, secondo comma, Cost. risulta inconferente, poiché esso è relativo al coordinamento dei tributi "propri" della Regione, mentre l'addizionale regionale in questione, in quanto istituita e disciplinata dall'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è tributo statale, rientrante, quindi, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e non tributo "proprio" della Regione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  18/09/2001  n. 347  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte