Ordinanza 148/2006 (ECLI:IT:COST:2006:148)
Massima numero 30331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/04/2006;  Decisione del  03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30329  30330


Titolo
ORD. 148/06 C. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE MARCHE - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE DELLA MISURA NON GIÀ IN RAGIONE DI UN'ALIQUOTA UNICA, MA DI QUATTRO ALIQUOTE PROGRESSIVE, CRESCENTI PER SCAGLIONI DI REDDITO, NONCHÉ PREVISIONE PER L'ANNO 2003 DI UN'ADDIZIONALE DELLA MEDESIMA ENTITÀ DELL'ANNO 2002, MA SUPERIORE ALL'1,4% DEL REDDITO IMPONIBILE E, PERTANTO, SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO FISSATO DAL D.LGS. N. 446 DEL 1997 - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO CONTENUTO NELLA LEGGE STATALE INTERPOSTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FISCALE TRA I CITTADINI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzionale, del combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 e della tabella A annessa a tale legge. Il rimettente, infatti, non prospetta profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza n. 2 del 2006. Con tale sentenza la Corte ha precisato: a) che la norma statale, istitutiva dell'addizionale, nell'impiegare il termine "aliquota" al singolare per individuare gli aumenti dell'addizionale medesima, non impedisce che tali aumenti siano improntati a criteri di progressività, che è principio informatore dell'intero sistema tributario; b) che la progressività dell'aliquota dell'addizionale regionale non viola l'art. 3 Cost, perché la disparità di trattamento fiscale dei contribuenti costituisce la necessaria conseguenza non già della progressività dell'aliquota, ma dell'esercizio del potere delle Regioni di prevedere aliquote tra loro diverse; c) che l'aumento dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2003, disposto nel 2001 dalla Regione Marche in misura identica a quella vigente per il 2002, è legittimato dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, il quale ha stabilito la sospensione dei soli aumenti di tali addizionali "deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002", mantenendo così per gli anni successivi il medesimo livello delle addizionali.

- Precedente specifico sentenza n. 2/2006.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  19/12/2001  n. 35  art. 1  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte