Ordinanza 149/2006 (ECLI:IT:COST:2006:149)
Massima numero 30332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/04/2006;  Decisione del  03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 149/06. IMPOSTE E TASSE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI - MANCATA INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE DINANZI ALLA QUALE PUÒ PROMUOVERSI IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, NONCHÉ MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE DI EFFICACIA ENTRO IL QUALE IL CONCESSIONARIO DEVE INTRAPRENDERE L'AZIONE ESECUTIVA A PENA DI DECADENZA DAL DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DEBITORI ASSOGGETTATI ALLA ESECUZIONE ORDINARIA, IRRAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI, IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO PRINCIPALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, sia nella parte in cui non indica l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di opposizione al fermo di beni mobili registrati, sia nella parte in cui non prevede, per tale fermo, un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l'azione esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il giudice rimettente, infatti, nel formulare il quesito di costituzionalità, oltre a presentare lacune motivazionali che impediscono il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio a quo, della norma denunciata, poiché non ha proceduto al previo accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, richiesto necessariamente dal diritto vivente in tema di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, non fornisce una motivazione sulla non manifesta infondatezza, omettendo di chiarire le ragioni per cui l'obbligo del legislatore di indicare il giudice competente del fermo sarebbe riconducibile all'art. 24 Cost.; mentre l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale concernente l'omessa previsione di un termine di efficacia del fermo non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio a quo, poiché essa verrebbe pronunciata con riferimento ad una circostanza estranea al thema decidendum del giudizio stesso.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 86  co. 

decreto legislativo  27/04/2001  n. 193  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte