Ordinanza 150/2006 (ECLI:IT:COST:2006:150)
Massima numero 30333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
03/04/2006; Decisione del
03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
30334
Titolo
ORD. 150/06 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - INDIVIDUAZIONE MEDIANTE DECRETO PREFETTIZIO DELLE STRADE SULLE QUALI È POSSIBILE INSTALLARE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO FINALIZZATI AL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - CENSURA DI NORMA SUCCESSIVA ED ESTRANEA AL RAPPORTO DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 150/06 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - INDIVIDUAZIONE MEDIANTE DECRETO PREFETTIZIO DELLE STRADE SULLE QUALI È POSSIBILE INSTALLARE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO FINALIZZATI AL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - CENSURA DI NORMA SUCCESSIVA ED ESTRANEA AL RAPPORTO DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il rimettente, infatti, prospetta il contrasto con i principi contenuti nella legge delegante in relazione, non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì ad una norma successiva ed estranea al rapporto di delegazione legislativa.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il rimettente, infatti, prospetta il contrasto con i principi contenuti nella legge delegante in relazione, non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì ad una norma successiva ed estranea al rapporto di delegazione legislativa.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/06/2002
n. 121
art. 4
co. 2
decreto-legge
20/06/2002
n. 121
art. 4
co. 4
legge
01/08/2002
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte