Ordinanza 150/2006 (ECLI:IT:COST:2006:150)
Massima numero 30334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
03/04/2006; Decisione del
03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:
30333
Titolo
ORD. 150/06 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - INDIVIDUAZIONE MEDIANTE DECRETO PREFETTIZIO DELLE STRADE SULLE QUALI È POSSIBILE INSTALLARE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO FINALIZZATI AL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 150/06 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - INDIVIDUAZIONE MEDIANTE DECRETO PREFETTIZIO DELLE STRADE SULLE QUALI È POSSIBILE INSTALLARE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO FINALIZZATI AL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse, per le quali è stabilita la non obbligatorietà della contestazione immediata prevista dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Non sussiste, infatti, né la denunciata violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., giacché l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, né quella dell'art. 113, secondo comma, Cost., poiché la norma impugnata non incide sulla possibilità per il cittadino di contestare la fondatezza dell'infrazione imputatagli dall'amministrazione e di eccepire in giudizio l'illegittimità del provvedimento prefettizio di individuazione del tratto di strada interessato come uno di quelli nei quali è possibile rilevare l'infrazione con dispositivi di controllo a distanza, mentre dipendendo le diversità riscontrabili quanto all'obbligo della contestazione immediata dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada, deve anche escludersi la violazione dell'art. 3 Cost.
- Per l'affermazione secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. la citata sentenza n. 27/2005.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse, per le quali è stabilita la non obbligatorietà della contestazione immediata prevista dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Non sussiste, infatti, né la denunciata violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., giacché l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, né quella dell'art. 113, secondo comma, Cost., poiché la norma impugnata non incide sulla possibilità per il cittadino di contestare la fondatezza dell'infrazione imputatagli dall'amministrazione e di eccepire in giudizio l'illegittimità del provvedimento prefettizio di individuazione del tratto di strada interessato come uno di quelli nei quali è possibile rilevare l'infrazione con dispositivi di controllo a distanza, mentre dipendendo le diversità riscontrabili quanto all'obbligo della contestazione immediata dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada, deve anche escludersi la violazione dell'art. 3 Cost.
- Per l'affermazione secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. la citata sentenza n. 27/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/06/2002
n. 121
art. 4
co. 2
decreto-legge
20/06/2002
n. 121
art. 4
co. 4
legge
01/08/2002
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte