Ordinanza 151/2006 (ECLI:IT:COST:2006:151)
Massima numero 30335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  03/04/2006;  Decisione del  03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 151/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - INDIVIDUAZIONE MEDIANTE DECRETO PREFETTIZIO DELLE STRADE SULLE QUALI È POSSIBILE INSTALLARE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO FINALIZZATI AL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, ECCESSO DI DELEGA - INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 2, lettera s), della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l'obbligo di contestazione immediata previsto dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'ordinanza di rimessione non contiene infatti alcuna descrizione dell'infrazione oggetto del verbale di contravvenzione opposto, né indica la norma violata dal conducente dell'autoveicolo, il che non consente di verificare se la questione sia o meno rilevante nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  20/06/2002  n. 121  art. 4  co. 1

decreto-legge  20/06/2002  n. 121  art. 4  co. 2

decreto-legge  20/06/2002  n. 121  art. 4  co. 4

legge  01/08/2002  n. 168  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte